Impianti fotovoltaici

Agevolazioni per impianti fotovoltaici: dimezzamento delle tempistiche antincendio fino al 31 dicembre 2024

2578 0

Nel DECRETO AIUTI-TER convertito con Legge 17 novembre 2022, n. 175, (qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144) le nuove misure urgenti in materia di politica energetica nazionale con misure relative all’ambiente e al mondo dei rifiuti, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

All’art. 16 il Decreto contiene alcune disposizioni in materia di prevenzione incendi relativamente alla installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, agevolando la loro installazione sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Dimezzati fino al 31 dicembre 2024 i termini con cui i Comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competente si dovranno pronunciate sulla conformità dei progetti (di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011).

DL Aiuti-ter come si riducono i tempi delle valutazioni dei progetti

L’art. 16 del DL AIUTI-TER mira ad agevolare e semplificare i tempi per le installazioni di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini temporali previsti dall’art.3 comma 3 del DPR 151/2011 vengono ridotti fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Valutazione dei progetti: tempistiche antincendio

L’art. 3 del DPR 151/2011 prevede che gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette (Allegato I, categorie B e C) devono chiedere ai Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e la relativa documentazione.

Quali sono le tempistiche di risposta dei Comandi?

In base al comma 3 dell’art.3 del DPR 151/2011 il Comando esamina i progetti e

  • entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa;
  • entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa si pronuncia poi sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Quest’ultimo termine viene ridotto a 30 giorni dal DL Aiut-ter, a partire dal 24 settembre 2022.

Impianti fotovoltaici e solari termici: i controlli di prevenzione incendi – DPR 151/2011

Nel Dossier della Camera, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, ha già semplificato le procedure di prevenzione incendi, introducendo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei procedimenti di prevenzione incendi, con il passaggio “ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA. Inoltre, è stato adottato un
principio di proporzionalità, in quanto gli adempimenti amministrativi non sono rigidamente uguali per tutte le attività, ma sono diversificati e graduati sulla base della complessità delle stesse attività (dimensioni, numero di persone presenti) e della gravità dei fattori di rischio (quantità di materie stoccate o lavorate, presenza di sostanze infiammabili o esplodenti in quantitativi significativi, ecc..)”.

Gli Impianti fotovoltaici e solari termici sono attività soggette ex DPR 151/2011?

Inoltre, gli impianti fotovoltaici e solari termici di per sé non sono ricompresi tra le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011 (art.16) ed elencate nell’allegato I del decreto, ma rilevano ai fini della sicurezza antincendio se eventualmente vengono installati in una di quelle attività.

Nel Dossier della Camera si ricorda che la sicurezza antincendio relativa all’istallazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è demandata alle indicazioni della guida tecnica allegata alla lettera circolare n. 1324 del 7 febbraio 2012 “Guida per l’istallazione degli impianti fotovoltaici” e alle indicazioni della nota n. 6334 del 4 maggio 2012, predisposte dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Tutti gli atti dei Vigili del Fuoco sono disponibili alla pagina di raccolta normativa su Impianti fotovoltaici e solari termici

Impianti fotovoltaici e rischio incendio: articoli, quesiti e approfondimenti

Suggeriamo la lettura dei seguenti articoli tratti da InSic

Per approfondire sugli impianti fotovoltaici

InSic suggerisce il corso di formazione di Istituto Informa:

Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)<br>, EPC Editore, ,

Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)
Corso di formazione

Il corso, a seguito del superamento di un esame, consente di acquisire la Certificazione della figura professionale di “Esperto in Gestione dell’Energia”

Al termine del corso erogato sarà possibile contattare l’Ente di Certificazione Kiwa Cermet Italia per sottoporsi all’analisi documentale dei requisiti secondo la UNI 11339 e accedere all’esame di certificazione in caso di conferma di idoneità da parte dell’Ente stesso.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it - Formatore in salute e sicurezza sul lavoro - Content editor e Social media manager InSic.it