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Manutenzione estintori: tempi, costi e procedure

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Le attività inerenti la manutenzione degli estintori sono specificate nella norma UNI 9994-1 nella quale vengono indicati criteri e modalità.
Gli ambiti della norma comprendono il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio con l’obiettivo di garantire l’efficienza degli estintori stessi.

Manutenzione estintori: le norme di riferimento

Le norme di riferimento della manutenzione estintori oggi presenti, sono la UNI 9994-1 del 2013, che prescrive le operazioni da effettuare su base periodica per il mantenimento in efficienza degli stessi.

A monte un decreto ne obbligava una periodicità minima e introduceva una serie di nozioni e linee guida ripresi parzialmente dalla norma, il DM 10/03/1998, oggetto di una revisione ad opera dei decreti ministeriali 1 settembre 2021, 2 settembre 2021 e 3 settembre 2021.

Il Decreto 10 marzo 98 e la norma UNI 9994-2

Il decreto, oltre a fissare la semestralità come tempistica minima di controllo periodico delle attrezzature ed impianti antincendio, introduceva i concetti relativi alle responsabilità del mantenimento in efficienza, a carico del responsabile dell’attività (il datore di lavoro) e alla professionalità del personale addetto alla manutenzione.

La responsabilità del datore di lavoro verrà poi ribadita più e più volte dal legislatore, ma non meno importante, la professionalità del manutentore antincendio, vede sviluppata nella UNI 9994-2 del 2015, la prima base di una formazione specifica e documentata del personale addetto alla manutenzione e quindi alla sua competenza ed esperienza nella materia specifica.

Riassumendo, il DM 10/03/1998 impostava il parametro minimo delle verifiche minime semestrali e introduceva il concetto di personale qualificato, la UNI 9994-1 aggiunge una serie di interventi sia di verifica generale che specifici sulle apparecchiature, la UNI 9994-2 fissava la competenza del personale addetto agli interventi sugli estintori d’incendio.

Il Decreto 1 settembre 2021

Oggi, con l’entrata in vigore del DM 01/09/2021 cosiddetto decreto controlli insieme ai DM del 02/09/2021 GSA e 03/09/2021 Mini codice, oltre ad abrogare il DM 10/03/1998 riprendendone i concetti, approfondendoli e rispondendo alle indicazioni del D.Lgs. 81/08 art. 46 comma 3, si è data un ulteriore svolta alla competenza del manutentore antincendio, che diventa una figura professionale ben identificata e regolamentata.

Manutenzione estintori: cosa è cambiato?

Fondamentalmente a livello di attività pratiche assolutamente nulla, la periodicità minima delle verifiche non è più indicata dal legislatore ma si rimanda a disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione, indicazioni che le norme stesse riportano da tempo e per lo specifico presidio rimangono semestrali.


Si aggiunge nell’attività di sorveglianza, effettuabile anche dal personale normalmente presente nell’attività lavorativa previa formazione specifica, l’utilizzo di liste di riscontro, evidenza documentale della puntuale esecuzione della stessa.

Il tecnico manutentore qualificato: chi è?

A livello professionale cambia tutto, nasce la figura del TMQ, tecnico manutentore qualificato, il quale dovrà sempre più essere soggetto attivo nelle attività di manutenzione delle apparecchiature antincendio, con un determinato percorso formativo e una qualifica a seguito di valutazione positiva da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Una vera e propria verifica teorica e pratica che permetterà di sviluppare figure professionali di sempre più spessore tecnico in accordo alle indicazioni formative e all’obbligo di aggiornamenti periodici riportati nel decreto.

Quanto fatto in passato dovrà essere rivisto alla luce delle nuove indicazioni e in particolare sottoposto a “Qualifica” come indicato.

Estintori: le tempistiche di manutenzione

Ogni quanto fare le manutenzioni degli estintori? La norma di riferimento per le tempistiche di manutenzione e gli interventi sugli estintori d’incendio è ancora oggi la UNI 9994-1 del 2013, da tempo in fase di revisione e obsolescente se rapportata a norme europee o internazionali, la quale stabilisce le seguenti fasi di verifica:

  • Il controllo iniziale
  • La sorveglianza
  • Il controllo periodico
  • La revisione programmata
  • Il collaudo
  • La manutenzione straordinaria

Contestualmente viene definita la figura di una persona responsabile che dovrà predisporre un programma di manutenzione per il mantenimento in efficienza degli estintori d’incendio e registrare ogni attività eseguita.

La persona responsabile nel rispetto di quanto sopra, dovrà occuparsi di sorvegliare periodicamente il buono stato degli estintori, affidare il servizio manutentivo ad aziende di esperienza e con personale qualificato (DM 01/09/2021), valutare ulteriori attività di controllo.

Il controllo iniziale

Questa attività, a carico delle aziende di manutenzione, va eseguita nella presa in carico delle apparecchiature subentrando ad un’altra azienda manutentrice o in caso di prima verifica, può essere eseguita di concerto con il controllo periodico e consiste nella verifica e presenza della documentazione che accompagna gli estintori, nella verifica di esecuzione delle operazioni di manutenzione periodiche e registrazione delle stesse, del buono stato ed efficienza degli apparecchi in servizio.

È una fase particolarmente importante dove segnalare prontamente al responsabile eventuali inefficienze e mancanze da sanare che potrebbero compromettere la presa in carico delle apparecchiature nonché pregiudicare le prescrizioni iniziali di sicurezza previste nell’attività lavorativa.

La sorveglianza

Può essere effettuata dal responsabile dell’attività, dopo aver ricevuto adeguata formazione sulle operazioni da eseguire, consiste essenzialmente in controlli finalizzati ad assicurare visivamente lo stato di efficienza dell’estintore, del suo posizionamento e segnalazione nonché le scadenze di verifica periodica.

Non ha una periodicità definita, viene raccomanda mensilmente, è un’attività che ha la sua importanza assicurando un controllo costante tra i periodi di verifica previsti per l’azienda di manutenzione e che il responsabile dell’attività dovrà tenere nella dovuta considerazione in base alla valutazione del rischio nell’attività specifica.

L’esito dell’attività va registrato su apposito registro a carico del responsabile dell’attività.

Il controllo periodico

Come tutte le successive attività previste dalla norma, va eseguito da un’azienda specializzata con adeguata struttura, capacità organizzative, risorse strumentali, personale qualificato, nel rispetto della cadenza periodica massima di sei mesi ed entro la fine del mese di competenza.

Le operazioni da effettuare, oltre a quelle visive già previste dalla sorveglianza, sono la verifica della carica tramite pesatura con strumento calibrato per gli estintori a biossido di carbonio e le bombole di gas ausiliario degli estintori non permanentemente in pressione, verifica della pressione con strumento calibrato per gli estintori a pressione permanente di tipo a polvere, a base d’acqua e idrocarburi alogenati.

Consigliata la pesatura di tutte le apparecchiature, indipendentemente dal tipo in fase di controllo inziale, con verifica delle tolleranze di riempimento degli agenti estinguenti.

La revisione programmata

Consiste in una serie di operazioni che vanno eseguite da personale competente e qualificato che servono a mantenere lo stato di efficienza nel tempo degli estintori.

Le operazioni, di natura prettamente tecnica volgono a verificare i vari componenti facenti parte degli estintori in modo approfondito disassemblando l’apparecchiatura, verificando le varie sezioni di passaggio e lo stato dei serbatoi, sostituendo le guarnizioni, i dispositivi di sicurezza, l’agente estinguente e per i modelli a biossido di carbonio la valvola erogatrice, concludendo poi le operazioni rimontando il tutto e ripristinando l’efficienza dell’estintore.

Le tempistiche relative a queste operazioni differiscono in base al modello di estintore, di seguito un riepilogo estratto dalla norma:

  • 24 mesi (due anni) per gli estintori a base d’acqua con serbatoio in acciaio al carbonio ed estinguente premiscelato.
  • 36 mesi (tre anni) per gli estintori a polvere
  • 48 mesi (quattro anni) per tutti gli altri estintori a base d’acqua
  • 60 mesi (cinque anni) per gli estintori a biossido di carbonio
  • 72 mesi (sei anni) per gli estintori ad idrocarburi alogenati

Va tenuto in considerazione che ogni ricambio e gli agenti estinguenti devono essere originali o equivalenti dichiarati dal costruttore dell’apparecchio, pena la decadenza della corrispondenza al prototipo originale omologato e i materiali di scarto gestiti conformemente alle disposizioni legislative in materia ambientale (Le aziende di manutenzione, in caso di richiesta, devono fornire evidenza della corretta esecuzione).

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare le attività.

Il collaudo

È una lavorazione che va eseguita da personale competente, consiste nel verificare la stabilità dei serbatoi o delle bombole degli estintori essendo gli stessi apparecchi a pressione, contestualmente sono da sostituire le valvole di erogazione per tutti i modelli e l’effettuazione della revisione programmata.

Le tempistiche relative a queste attività differiscono in base al modello di estintore, per gli apparecchi non soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione andrà effettuata una prova idraulica di un minuto alla pressione di 3.5 bar o come da valore punzonato sul serbatoio per i modelli precedenti alla PED (Direttiva Europea apparecchi a pressione), mentre per i modelli successivi alla PED e marchiati CE una prova idraulica di 30 secondi alla pressione di prova PT indicata sul serbatoio.

Di seguito la tabella esplicativa estratta dalla norma:

La manutenzione straordinaria

È un intervento che viene effettuato quando le normali operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a riportare l’apparecchio nelle condizioni iniziali di efficienza, ad esempio dopo un utilizzo o a causa di un componente che risultasse danneggiato.

Cartellino di manutenzione

Il cartellino di manutenzione, è il documento comprovante le avvenute verifiche periodiche sugli estintori, immediatamente verificabile perché presente sull’estintore stesso.

Nel dettaglio il cartellino di manutenzione deve riportare le seguenti informazioni:

  • Numero di matricola o altro identificativo univoco dell’estintore
  • Tutti i dati di contatto dell’azienda manutentrice
  • Tipologia estintore
  • Peso lordo
  • Tipo di verifica periodica effettuata
  • Data della verifica (mese/anno)
  • Scadenza del successivo controllo in caso di normative specifiche (mese/anno) (ADR – Trasporto merci pericolose)
  • Identificativo del tecnico che ha effettuato la verifica

Le operazioni di controllo periodico e manutenzione straordinaria vanno riportate sul cartellino di manutenzione.

Le operazioni di revisione programmata e collaudo vanno riportate con mese e anno sia all’interno che all’esterno dell’estintore a riprova delle operazioni effettuate.

Il Registro

Tutte le attività devono essere registrate su apposito registro a carico del responsabile dell’attività.

Il Documento di manutenzione

Il manutentore deve redigere un documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

Il costo della manutenzione estintori

I costi manutentivi sono soggetti a molte variabili, possono dipendere dal tipo di verifica, quantità di apparecchiature considerate, pezzi di ricambio, costi del personale e aziendali di gestione come per esempio lo smaltimento dei materiali risultanti dall’attività di manutenzione, esiste un riferimento che può essere preso come indicazione di base, dove si contempla la tempistica riferita alle varie operazioni, tempi che trovano un analisi puntuale nel manuale creato da una associazione di aziende di settore, “La manutenzione antincendio a regola d’arte” certificato dall’Università dell’Insubria, in cui vengono approfonditi proprio i temi relativi alle varie operazioni previste dalle norme e i tempi necessari misurati con prove reali, per costituire una base di calcolo e verifica delle stesse.

I tempi sono riferiti alle operazioni effettuate sul presidio e non considerano la logistica legata all’operazione stessa.

I costi potrebbero quindi essere definiti da un’analisi dei tempi previsti considerando i costi imputati dalle varie regioni fermo restando le esclusioni precedentemente riportate.

Ringraziamo Giuseppe Circosta di Associazione Maia per la redazione del testo.

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