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Formazione a distanza antincendio: indicazioni dalla Direzione Centrale VV.F.

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Il Corpo nazionale VVF con Circolare 17073 del 14 dicembre 2020 (in allegato il testo della Circolare e l’Appendice ) ha fornito alcune indicazioni sulle Metodologie di “Formazione a Distanza” dei professionisti antincendio, alla luce dell’esperienza maturata durante la fase pandemica che ha imposto una formazione secondo sistemi “alternativi” rispetto alla più tradizionale modalità in presenza. La Direzione Centrale sottolinea la necessità di garantire una corretta interazione tra docente e discente alla luce della complessità interdisciplinare insita nella materia della prevenzione incendi e per questo fornisce, in allegato alla Circolare, alcune specifiche direttive, elaborate di concerto con i Consigli e Federazioni nazionali delle professioni interessate, finalizzate all’uniformità di azione su tutto il territorio nazionale ed al raggiungimento di una concreta e verificabile partecipazione ed apprendimento da parte dei discenti.

La Raccomandazioni per la formazione a distanza antincendio

Vediamo di seguito alcune raccomandazioni espresse dal Corpo sullo svolgimento a distanza dei corsi da parte di soggetti organizzatori (ai sensi del D.M. 5 Agosto 2011 e s.m.i. sono identificati in Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie).

Interattività

La Direzione centrale sottolinea la facoltà di interazione, verbale e scritta, tra docente e discenti come requisito imprescindibile per tutti i corsi (base e di aggiornamento); e raccomanda la presenza di un tutor esperto in materia, appartenente all’Ordine/Collegio organizzatore, che affianchi il docente per tutta la durata della lezione, allo scopo di rendere gestibile la proposizione delle domande dei partecipanti al corso e la relativa risposta del docente.

Riconoscibilità dei partecipanti, test finali e verifica della presenza

Il soggetto organizzatore dovrà garantire il riconoscimento dell’identità del partecipante al corso/seminario, con il supporto degli strumenti informatici a disposizione, mediante un metodo affidabile e ripetibile, si legge nella Circolare: si potrà ricorrere ad uno o più criteri di riconoscimento la cui attendibilità dovrà essere possibilmente equivalente al riconoscimento frontale. Necessario poi verificare e attestare la frequenza completa e continuativa del partecipante all’evento formativo su criteri di controllo continuo o intermittenti con cadenza regolare o a sorpresa.
Il soggetto organizzatore dovrà assicurare, nei tempi e nei modi, lo svolgimento del test con criteri di affidabilità paragonabili allo svolgimento in presenza.

Archiviazione della Documentazione

Ilsoggetto organizzatore dovrà predisporre e conservare in formato digitaletutta la documentazione necessaria ad attestare il regolare svolgimento dell’attività formativa, da esibire in occasione di eventuali controlli )nella Circolare vengono dettagliati tutti i documenti da conservare); la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal Presidente dell’Ordine/Collegio professionale organizzatore, conservata per almeno 5 anni ed esibita in occasione di eventuali controlli.

Organizzazione esterna dei corsi

L’organizzatore potrà avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo per un supporto alle attività amministrative, logistiche o scientifiche connesse all’organizzazione ed allo svolgimento dell ‘evento formativo, ma la Direzione ribadisce che resta all’organizzatore la titolarità del corso/seminario, la richiesta di autorizzazione alla Direzione regionale VVF, la responsabilità scientifica dei contenuti didattici erogati; tali requisiti devono essere ben evidenziati e percettibili da tutti i partecipanti al corso/seminario (pubblicità, locandina, sito web, modalità di iscrizione, loghi sulle presentazioni dei docenti, altro).

Viene richiesta la trasparenza dei rapporti con i soggetti terzi mediante la formalizzazione per iscritto di convenzioni e contratti di partenariato che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti e nel rispetto di specifiche condizioni elencate nella Circolare – si veda punto 3 elenco da a) ad f).

Modalità dei test finali dei corsi di aggiornamento in modalità streaming diretto

Nella Circolare si ricorda che, come per i corsi diaggiornamento “in presenza”, anche quelli in modalità videoconferenza, possono affrontare più argomenti ed essere articolati in moduli di non più di 4 ore, con un minimo di 2 e un massimo di 4 moduli per corso e devono concludersi con il superamento, da parte del discente, di un test finale.

Il Test dovrà avvenire tramite piattaforma telematicae rispettare le condizioni elencate in Circolare, ovvero:
  • essere somministrato a tutti i discenti contemporaneamente, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale;
  • essere costituito da almeno 4 domande per ciascun modulo, con un minimo di 8 domande che, a scelta del soggetto organizzatore, potranno essere del tipo a risposta singola (vero falso) o a scelta multipla (fra tre risposte possibili);
  • il tempo disponibile per il test potrà variare tra l O e 30 minuti, a discrezione del soggetto organizzatore;
  • allo scadere del tempo a disposizione, il discente non potrà effettuare nessuna modifica sul test;
  • per il riconoscimento dei crediti formativi al partecipante al corso sarà necessario attestare la frequenza minima (pari al 90% della durata della lezione) ed il superamento del test di apprendimento con numero minimo di risposte esatte (70% delle domande con risposta esatta).

Numero di partecipanti

La Direzione ricorda che non sussiste un vincolo sul numero massimo di discenti e ciò vale anche per gli eventi erogati in modalità streaming diretto, ma ilC.N.VV.F può valutare l’efficacia dei corsi erogati e di apportare eventuali correttivi, d’intesa con i Consigli o Federazioni nazionali delle professioni, attraverso un apposito Osservatorio paritetico; rientra nell’ambito dell’autonomia e responsabilità decisionale del soggetto organizzatore la facoltà di ammettere ad un proprio evento formativo discenti appartenenti ad Ordini/Collegi professionali di altra provincia o categoria.
Salva, in ogni caso, la facoltà del soggetto organizzatore di prevedere un numero massimo di
discenti.

Esercitazioni

Secondo la Direzione le esercitazioni e le visite tecniche previste dal programma didattico devono essere previste esclusivamente “in presenza”. E conferma che eventuali forme di visita virtuale preregistrata o in diretta streaming potranno costituire una forma di didattica integrativa ma non sostitutiva della visita tecnica “in presenza”.

Corsi base ed i corsi di aggiornamento di prevenzione incendi

Tenuto conto del carattere innovativo e del tutto sperimentale della formazione a distanza,i soggetti organizzatori dovranno attuare verifiche ex post dell’andamento dell’evento formativo per i corsi base ed i corsi di aggiornamento. Andranno somministrati ai discenti test di gradimento finale, specificatamente focalizzati sull’erogazione a distanza delle lezioni, dai quali il soggetto organizzatore potrà rilevare le segnalazioni, i suggerimenti e le eventuali criticità riscontrate dai diretti fruitori, relazionando al proprio Consiglio o Federazione nazionale di riferimento.
Tale azione di monitoraggio costituirà l’indispensabile supporto di sperimentazione per le future revisioni delle direttive in materia di formazione a distanza per i professionisti antincendio, conclude la Direzione Centrale.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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