Campeggi e villaggi turistici: proroga all’adeguamento antincendi

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All’interno del DL Riaperture convertito (DL 52/2021) spunta la proroga al 7 ottobre 2021 per l’adeguamento antincendio dei campeggi e villaggi turistici.

L’art. 11 duodecies (introdotto in fase di conversione) detta “Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta” per strutture ricettive regolamentate nel decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014, ovvero:

  • Campeggi;
  • Villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Campeggi e villaggi turistici: le norme di prevenzione incendi

  • La normativa antincendio per strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) risale al Decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014 che costituisce Regola Tecnica di prevenzione incendi.
  • Il Decreto è stato aggiornato dal Decreto 2 luglio 2019 che costituisce regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
    Il decreto ha posto così fine ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, sull’individuazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili, e segue ai chiarimenti della Circolare. n. 11002 del 12 settembre 2014 e della Nota n. 11257 del 16/09/2016
  • Nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 le attività ricettive all’aperto compaiono come Attività  n° 66: [Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone], ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini. Per l’attività 66 permane ancora il doppio binario progettuale (cioè la possibilità di applicare, nella progettazione antincendio di talune attività, il Codice o in alternativa i tradizionali criteri generali di prevenzione incendi): ne abbiamo parlato in questo aggiornamento.
  • Nel 2020 UNI ha pubblicato una specifica prassi per queste attività: la UNI/PdR 95.2:2020 – Strutture turistico ricettive all’aria aperta; leggi nel nostro approfondimento tutte le prassi UNI per il settore turistico, finora approvate.

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ARTICOLO – Codice di prevenzione incendi: fine del doppio binario per le attività non normate. La nuova RTO, le RTV e l’applicazione obbligatoria per le autorimesse
Andrea Gattuso
Antincendio n.1/2021

ARTICOLO – Gestire la sicurezza antincendio nelle strutture ricettive all’aria aperta
Marcella Battaglia
Antincendio n.11/2015

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