DECRETO INCENDI in Gazzetta: tutte le novità – Fondo per la Lotta agli Incendi, le risorse nella Finanziaria 2022

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In Gazzetta il Testo Coordinato del DECRETO INCENDI – Dl 8 settembre 2021, n. 120 “disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” a seguito della conversione con Legge 8/11/2021 n.155 (in GU Serie Generale n.266 del 08-11-2021)

Annunciato durante il Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2021, è entrato in vigore dallo scorso 10 settembre 2021. Il Decreto è attualmente in esame in Parlamento.

A seguire le ultime news sul contenuto dell’articolo, un richiamo al concetto di incendio boschivo, reato boschivo per il quale rimandiamo al nostro approfondimento sul Reato di incendio boschivo e ad altri articoli scritti sulla rivista Antincendio, che illustrano le modalità investigative in questo campo, le conseguenze ambientali degli incendi e il profilo psicologico della figura del piromane.

Decreto Incendi: ultime notizie normative

Il Decreto Incendi boschivi era composto da 9 articoli ma, a seguito delle modifiche apportate dal Senato (conclusosi il 28 ottobre ’21), è arrivato a 14 articoli.

Decreto incendi: le modifiche apportate dal Senato (Agg.8/11/21)

Fra le novità segnalate dal Parlamento, ci sono diverse modifiche e integrazioni in materia, tra l’altro, relativamente a:

  • le strutture funzionali alla vigilanza antincendio effettuata con aerei,
  • la protezione degli animali coinvolti,
  • lo svolgimento dei corso di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: passa a cinque settimane (invece dei tre mesi previsti) la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo di capi squadra (e di capi reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2020.
  • la tutela degli ecosistemi e degli habitat,
  • il rafforzamento della lotta attiva agli incendi
  • i dispositivi sanzionatori previsti,
  • i contratti relativi agli addetti agricoli e forestali e in materia di rimboschimento compensativo delle superfici bruciate: Il  Senato si inserisce la previsione secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione. Ulteriore modifica concerne il trattamento dei materiali vulcanici..

Le modifiche sono visionabili nel Dossier della Camera.

Decreto Incendi: di cosa tratta?

Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, dietro sollecitazione della grave emergenza ambientale avvenuta nel corso dell’estate del 2021 in diverse regioni, investite da estesi e ripetuti incendi.

Il Decreto integra e rafforza le attuali disposizioni legislative esistenti in materia, nel rispetto delle responsabilità e dell’autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in conformità ai princìpi ispiratori della legge quadro in materia – legge 21 novembre 2000, n. 353.

A chi si applica il Decreto Incendi?

In base all‘articolo 8-bis, introdotto dal Senato, le disposizioni del D.L. si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione: pertanto, le norme nazionali non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (cd. “Clausola di salvaguardia”).

Decreto Incendi: il Piano Nazionale per la lotta agli incendi boschivi

L’articolo 1 disciplina il Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Si tratta di un nuovo strumento di programmazione – statale – a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

  • volto all’aggiornamento tecnologico e all’accrescimento della capacità operativa
  • predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1),
  • Entro il 10 ottobre 2021 viene previsto un primo “Piano nazionale speditivo” (comma 4).

Le modifiche introdotte in Senato sul Piano Nazionale di coordinamento

Il Senato, ha introdotto: 

  • incentivi premiali, per il conseguimento di una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi;
  • misure volte al potenziamento della vigilanza aerea antincendio
  • l’intesa in Conferenza unificata per l’approvazione del Piano nazionale speditivo;
  • una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante un Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio (SAVA);
  • convenzioni delle regioni e delle province autonome con avio club e aero club locali;
  • misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici. 

Piano nazionale di coordinamento: l’istituzione con Legge Finanziaria 2022

La Legge Finanziaria 2022 (qui tutte le misure per Ambiente, Edilizi ed Energia), la Legge 234/2021 (commi 473 e 474) introduce misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 120 del 2021.

150 milioni per il Fondo contro gli Incendi boschivi

A tal fine, si istituisce (comma 473 della Finanziaria 2022) un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024 (comma 473). Al comma 474 sono recate le modalità di finanziamento del primo Piano nazionale speditivo relativo alle annualità 2022-2024, demandando al D.P.C.M. approvativo del Piano triennale per la lotta contro gli incendi il compito di ripartire le risorse finanziarie del predetto Fondo di cui al comma 1.

Il fondo per il triennio 2022-2024, è così ripartito:

· 40 milioni di euro per l’anno 2022;

· 50 milioni di euro per l’anno 2023;

· 60 milioni di euro per l’anno 2024.

Nell’ambito di tale dotazione complessiva, 60 milioni di euro in tutto, 20 milioni di euro all’anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati alle Regioni.

in base alla legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa sia l’elaborazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – triennali, con aggiornamento annuale (in base a linee guida definite dal decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2001) – sia l’attivazione delle sale operative affinché intervengano così le squadre per lo spegnimento di terra come i mezzi aerei regionali (in genere elicotteri), con personale regionale, volontari e vigili del fuoco (ed eventualmente l’ausilio di un intervento di protezione civile). Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato, il cui coordinamento compete al Dipartimento della protezione civile, che lo esercita mediante Centro operativo aereo unificato (COAU). In contatto con le sale operative regionali, il centro di comando statale interviene allorché le forze regionali non siano in grado di fronteggiare da sole l’incendio e muovano richiesta di concorso aereo statale.

Piano nazionale speditivo: i finanziamenti nella Manovra 2022

Il comma 474 reca previsioni normative e finanziarie per l’adozione del primo Piano nazionale speditivo relativo alle annualità 2022-2024 di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 120 del 2021 (c.d. D.L. incendi).

In particolare, con la disposizione in esame si prevede che dovrà essere emanato il D.P.C.M. approvativo del Piano triennale di cui all’art. 1, co. 3, del d. l. n. 120 del 2021 – che dovrà provvedere al riparto delle risorse del Fondo.

Il D.P.C.M. approvativo del Piano nazionale di coordinamento per la lotta contro gli incendi deve essere emanato con il concerto di un novero di Ministri (interno; difesa; economia e finanze; innovazione tecnologica e transizione digitale; Mezzogiorno e coesione territoriale; transizione ecologica; politiche agricole alimentari e forestali; affari regionali e autonomie, nonché, dell’università e della ricerca) secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, d. l. n. 120 del 2021.

Nel ripartire le risorse del Fondo, si dovrà tener conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell’Interno, finalizzate:

  • al rinnovo della flotta elicotteri;
  • all’aggiornamento tecnologico dei velivoli;
  • all’aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

I compiti della Protezione civile per il rischio incendio boschivo

Il Dipartimento della protezione civile dovrà individuare e valutare strumenti innovativi, quali:

  • tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente;
  • mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto;
  • mezzi terrestri;
  • formazione.

Per farlo si avvarrà di un Comitato tecnico, costituito con Decreto del Capo del Dipartimento, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri interessati, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia.

Contratti di rimboschimento compensativo

Il comma 3 dell’art.7 proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, e indica l’entità dei conseguenti oneri finanziari ed i mezzi per farvi fronte.

Il Senato, ulteriormente ha inserito inserisce la previsione che, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione.

Inoltre, l’articolo 7-bis, introdotto al Senato, prevede che, per gli addetti agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l’esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, si applichino i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.

Lotta agli incendi boschivi: risorse dal Ministero Interno e Difesa

L’articolo 2 stanzia 40 milioni per l’acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. 

In base al Decreto Incendi, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, sono autorizzati – già nel 2021 – all’acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi anche già nell’anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell’ambito della transizione ecologica.

Tali risorse sono così distinte:

  • 33,3 milioni per il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • 2,1 milioni per il Ministero della difesa;
  • 4,6 milioni per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

Decreto incendi e PNRR: le risorse stanziate

L’articolo 8 del DL destina 150 milioni di euro disponibili nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio.

Per una modifica intervenuta in Senato, l’ambito prioritario di intervento è l’insieme delle aree protette nazionali e regionali, dei siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate ad elevato rischio idrogeologico nelle vigenti pianificazioni.

Le altre risorse per la lotta agli incendi boschivi

Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, vengono stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Tali stanziamenti consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, in particolare: contrastare l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi), predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane.

Le Sanzioni del Decreto Incendi

Il Decreto Incendi inasprisce le sanzioni – sia amministrative che penali, in particolare per l’ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (veniva, al riguardo, introdotta una specifica aggravante) – e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato. Una condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta, inoltre, per il dipendente pubblico l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della lotta contro gli incendi.

L’attenuante per la messa in sicurezza e ripristino dei luoghi

Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si introduce un’attenuante per chi, prima dell’inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, salvo che a provocare l’incendio doloso sia chi prestava servizio nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi.

Il Senato ha soppresso l’aggravante inserita dal decreto-legge in esame e ha introdotto ulteriori modifiche su

  • fattispecie di incendio boschivo
  • estensione delle aggravanti previste per i delitti di incendio e danneggiamento seguito da incendio anche per i fatti commessi nei confronti di aziende agricole.

Incendio in zone di interfaccia urbano-rurale

Il Senato ha modificato in più punti l’art. 5 nelle parti riguardanti la definizione di incendio in zone di interfaccia urbano-rurale, gli interventi colturali per la prevenzione degli incendi, i piani antincendio boschivo, le attività di censimento del catasto dei soprassuoli, le sanzioni amministrative.

Per approfondire sugli incendi boschivi ed i risvolti penali

Cos’è il reato di incendio boschivo e quali sono le sue conseguenze? ne abbiamo parlato in un articolo di Marcello Mangione e Aurora Beretta su rivista Antincendio, leggilo in integrale sulle pagine di InSic!

Incendio boschivo: l’approfondimento da rivista Antincendio

Rivista AntincendioAgosto2021Aspetti socio-criminologici dell’agito piromanico e metodologie d’approccio alla scena criminisMarcello Mangione, Pasquale Castronuovo
Rivista AntincendioFebbraio2021Il profilo psicologico del reo in situazioni incendiarie. L’importanza di tracce e indizi lasciati sulla scena dell’incendioMarcello Mangione, Virginia Ciaravolo
Rivista AntincendioGennaio2021La tutela dell’ambiente nella prevenzione incendi: profili di rischio, le strategie antincendio e profili assicurativiDavide Grandis, Luigi Ferraiuolo, Mario Sunseri

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