La sicurezza nei cantieri temporanei è regolamentata dal D. Lgs. 81/09. La sua applicazione nel nostro paese rappresenta un’occasione unica per dare un nuovo impulso ad un settore che per sua natura è palesemente ad alto rischio infortunistico. Scopri cosa implica e quali sono i suoi campi di applicazione.
Nell'articolo
La sicurezza nei cantieri e il D.Lgs. 81/08
Con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008 il legislatore, in attuazione della legge delega n. 123/2007, ha provveduto ad un primo riordino della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa quella riferita ai cantieri temporanei o mobili.
Il titolo IV e gli allegati dal X al XXIII trattano in via esclusiva la materia dei lavori edili o di ingegneri civile, ma ai cantieri si applicano anche gli altri titoli, ad eccezione del titolo II.
Come si mette in sicurezza un cantiere edile?
L’applicazione del modello prevenzionistico derivante dalla direttiva 92/57/CEE (cd. direttiva cantieri), oggi recepita dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, richiede che siano chiariti con estrema precisione i ruoli rivestiti in cantiere dai vari soggetti ed operatori economici affidatari e subaffidatari di lavori nella catena dei subappalti.
Il modello, apparentemente semplice da applicare, si complica in misura più che proporzionale all’aumentare del numero di imprese e dei lavoratori autonomi in cantiere.
Ma anche in relazione:
- alla particolarità dell’operatore economico affidatario (impresa singola o imprese associate o consorziate o società consortile) e
- della tipologia di società imprenditoriale (impresa familiare, società di persone, società di capitali).
In più gioca un ruolo importante, in virtù dell’estrema parcellizzazione delle imprese, il lavoratore autonomo, il quale spesso sfocia in una società di fatto con altri lavoratori autonomi, non regolare sia sotto il profilo societario che prevenzionale.
Titolo IV D.Lgs. 81/08: quando si applica?
Per comprendere i casi in cui è obbligatorio applicare il Capo I, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, di recepimento la “direttiva cantieri”, è necessario effettuare la lettura di tre differenti punti della norma:
- l’art. 88, c. 1, specifica che il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti all’art. 89, c. 1, lett. a);
- l’art. 89, c. 1, lett. a), definisce il cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X;
- l’Allegato X al decreto, fornisce l’elenco dei luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: le figure di riferimento
Tutti i soggetti interessati sono chiamati a svolgere la propria parte al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere e di terzi che possono essere interessati dalle attività lavorative. Il committente controlla l’operato dei coordinatori per la sicurezza; il coordinatore per l’esecuzione coordina e controlla il comportamento delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Il modello di prevenzione infortuni previsto dalla direttiva cantieri prevede le seguenti figure:
Il committente e il coordinatore nei cantieri edili
Il committente risulta essere il regista del sistema intorno al quale gira il modello prevenzionistico.
Spetta a costui, per ogni singolo intervento effettuato per il proprio interesse, verificare l’obbligo di applicare il decreto e ricorrere, nei casi prescritti dalla legge, sin dalla fase della progettazione, all’attività di un coordinatore per la sicurezza durante la fase della progettazione (CSP), il quale integra il progetto delle cautele necessarie all’esecuzione dell’intervento in sicurezza, attraverso la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Successivamente, prima dell’affidamento dei lavori, il committente è tenuto a valutare le capacità tecnico professionali degli esecutori, in relazione alle garanzie offerte in materia di prevenzione infortuni.
L’impresa affidataria nei cantieri edili
Le imprese sono obbligate ad attenersi ai principi generali di prevenzione infortuni ed attuano le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla propria valutazione dei rischi per lo specifico cantiere (POS) e, nei casi in cui è redatto, del PSC.
L’impresa affidataria (l’impresa appaltatrice) è obbligata a verificare la sicurezza in cantiere, la congruenza del POS dei subaffidatari al proprio POS e verificare, anticipando l’azione del committente, l’idoneità tecnico professionale dei propri subaffidatari.
I lavoratori autonomi in cantiere
Anche i lavoratori autonomi, per la prima volta, investiti da specifici obblighi, devono attenersi a precise regole durante l’esecuzione dei lavori a loro affidati,
Naturalmente, nei casi in cui è richiesta la designazione del coordinatore per la sicurezza durante la fase dell’esecuzione (CSE), la verifica dell’applicazione delle misure previste dal PSC e delle relative procedure di lavoro da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi in cantiere sono demandate ad un tecnico appositamente incaricato dal committente prima dell’affidamento dei lavori.
Su tutti vigilano gli organi di controllo e vigilanza. Fondamentalmente le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
I coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, sono i soggetti incaricati dal committente o dal responsabile dei lavori, nei casi stabiliti dalla legge, per svolgere i compiti a loro attribuiti rispettivamente dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Il ruolo del coordinatore per la progettazione, sia nel D.Lgs. 494/96 che nel D.Lgs. 81/2008, nella versione originaria, è sempre stata quella della redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), di cui all’articolo 100, e della predisposizione del fascicolo dell’opera (FO), di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b).
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in Italia è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche azioni di controllo delle procedure di lavoro. Di fatto, il coordinatore per l’esecuzione è più vicino ad un “ispettore interno del cantiere”, secondo la visione del legislatore nazionale, che ad un tecnico specializzato in organizzazione e pianificazione della sicurezza dei lavori, cioè nel coordinamento dei lavori.
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: facciamo il punto!
Quale titolo parla della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili?
Il capo I, titolo IV del D. Lgs. 81/08 affronta le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. In particolare il campo di applicazione, le definizioni, i compiti e le responsabilità dei vari soggetti, i requisiti professionali, il piano di sicurezza.
Quando un cantiere è temporaneo o mobile?
I cantieri temporanei o mobili s’identificano con i luoghi in cui si effettuano i seguenti lavori: “1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegnerai civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro….”
Quali sono i lavori edili?
Sono lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria civile.
Quali lavori edili non ricadono nel D.Lgs. 81/08?Le attività e i lavori esclusi dall’ambito di applicazione della “direttiva cantieri” sono quelli tassativamente indicati al comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008,
Quali sono le figure della sicurezza nei cantieri?
I soggetti coinvolti nella corretta applicazione del modello di prevenzione e protezione dai rischi previsto per i cantieri temporanei o mobili dal D.Lsg. 81/08 sono: il committente, il responsabile dei lavori, il progettista, il coordinatore per la sicurezza (per la progettazione e per l’esecuzione), il direttore dei lavori, l’impresa affidataria, l’impresa esecutrice, il direttore tecnico, il preposto, i lavoratori autonomi, il medico competente, i responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori.
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: libri e corsi di formazione
- Insic suggerisce la consultazione dei seguenti volumi di EPC Editore per l’edilizia:
Il cantiere sicuro
Semeraro Giuseppe
Libro
Edizione: maggio 2022 (VII ed.)
Pagine: 672
Formato: 170×240 mm
€ 38,00
- Insic suggerisce la consultazione dei seguenti corsi di formazione in edilizia di Istituto INFORMA
La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Dalla progettazione all’esecuzione dell’opera
Valido come corso di Aggiornamento (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per:
– Responsabili e Addetti SPP
– Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
16 Crediti Formativi (CFP) CNI
Corso di formazione per coordinatori della sicurezza nei cantieri
La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione – 120 ore
Valido come attestazione per lo svolgimento della funzione di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 – Titolo IV, Capo I, art. 98)
120 Crediti Formativi (CFP) CNI
120 Crediti Formativi (CFP) CNGGL (dietro presentazione attestato)
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