La norma incriminatrice del reato di avvelenamento di acque non richiede che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica e la considerazione giustifica l’orientamento giurisprudenziale che considera il reato in esame come fattispecie di pericolo presunto.
È quanto afferma la Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 25547 del 06.06.2018.
Commento a cura di S. Casarrubia su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Sulla Banca Dati Sicuromnia(*) anche il testo completo della sentenza commentata.
Richiedi una settimana di accesso gratuito!.
Il Caso
Nella sentenza in esame si discute quali siano i presupposti del reato di avvelenamento di acque di cui all’art. 439 cod. pen. Ciò in quanto, nello svolgimento dell’attività di fonderia di rottami di alluminio, utilizzando trucioli di alluminio contaminati da diossina, si provocava la dispersione eolica di diossina e la trasmissione degli inquinanti su basi non impermeabilizzate della falda idrica e nel sottosuolo.
Secondo la Corte di Cassazione
La Suprema Corte, anzitutto, chiarisce che le acque considerate dall’art. 439 c.p. sono quelle destinate all’alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza.
Ciò posto, per la configurabilità del reato in questione, pur potendosi ritenere giustificato l’orientamento secondo cui che il reato è di pericolo presunto, è necessario che un “avvelenamento” vi sia comunque stato, rilavando che il termine “avvelenamento” ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica; e che deve essere riferito a condotte che, per la qualità e la quantità dell’inquinante, siano di per sé pericolose per la salute pubblica, vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute. Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute, senza fare riferimento a schemi presuntivi o al mero superamento di “limiti soglia” di valenza precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo.
——————————————
Conosci la Banca Dati Sicuromnia?
La banca dati di Salute e Sicurezza, Antincendio, Ambiente contiene tutta l’informazione e l’aggiornamento per i professionisti ed le aziende che devono applicare la normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi
• Ti aggiorna quotidianamente sulle norme e sulle sentenze di recente emanazione
• Ti supporta nella gestione degli obblighi di legge attraverso le tabelle di adempimento, lo scadenzario, la modulistica e le schede rapide
• Ti propone un servizio di analisi e commento attraverso la consultazione degli approfondimenti tratti dalle più importanti pubblicazione di settore
• Ti mette a disposizione un esperto che risponde alle tue specifiche esigenze di chiarimento.
• Ti offre inoltre un servizio di newsletter mensile che, direttamente sulla tua mail, ti segnala i più recenti contenuti inseriti in banca dati.
Richiedi una settimana di accesso gratuito!.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore