L’ECHA, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche, fornisce aggiornamenti periodici sull’introduzione di nuovi chemicals nella lista delle sostanze candidate all’autorizzazione per le loro proprietà estremamente preoccupanti – SVHC.
L’elenco contiene, ad oggi, 253 voci.
Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e devono fornire a clienti e consumatori tutte le informazioni per un utilizzo sicuro.
Nell'articolo
Nel mese di febbraio 2026 l’ECHA ha aggiunto due nuove sostanze alla Candidate List:
Tali sostanze sono utilizzate, ad esempio, nella formulazione e nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti di pulizia e come regolatori di processo e agenti di reticolazione, rispettivamente.

Ai sensi del regolamento REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio – le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell’elenco delle sostanze candidate.
Queste sostanze potrebbero essere inserite nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in futuro. Se una sostanza è presente in questo elenco, le aziende non possono utilizzarla, a meno che non ne richiedano l’autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l’uso continuato.
Il Comitato degli Stati membri dell’ECHA, nella riunione di ottobre 2025, ha confermato l’aggiunta dell’1,1′-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) all’elenco delle SVHC. La sostanza ha proprietà molto persistenti e altamente bioaccumulabili ed è utilizzata come ritardante di fiamma in vari settori industriali. Tale identificazione supporterà il potenziale lavoro di restrizione sui ritardanti di fiamma bromurati.

In precedenza, a giugno 2025, l’ECHA ha aggiunto tre nuove voci all’elenco delle sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l’ambiente.

Tabella 3. Le sostanze aggiunte alla Candidate List il 25 giugno 2025. Fonte: ECHA
Tra gli obiettivi primari del regolamento REACH spicca quello per cui le sostanze che, presentando effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo o sull’ambiente, vengono identificate dall’ECHA, o da un singolo Stato membro, come sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern – SVHC).
L’obiettivo è quello di assicurare il controllo dei rischi derivanti dall’uso di tali sostanze e, ove possibile, la loro sostituzione con alternative tecnicamente valide ma a minor rischio.
Ove ciò non fosse possibile, viene proposto agli Stati membri e alle parti interessate l’inserimento in una specifica lista, nota come candidate list. Tale lista contiene quei chemicals per i quali – dietro accordo tra le parti interessate – viene sancito, attraverso l’inclusione nell’Allegato XIV di REACH, l’obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni. In assenza di tale autorizzazione il chemical non può essere utilizzato nel territorio comunitario.
La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose.
Giova sempre ricordare che i responsabili dell’immissione sul mercato di sostanze incluse nell’allegato XIV di REACH (obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni), hanno automaticamente anche obblighi particolari.
In primis quelli di comunicare ai clienti e ai consumatori lungo la supply chain, le caratteristiche del chemical (SVHC) e le sue proprietà di rischio, nonché l’uso/gli usi per cui il chemical è autorizzato.
Gli obblighi si applicano non solo alle sostanze tal quali, ma anche alle miscele che le contengano in concentrazioni > 0,1% (p/p).
L’ECHA aggiorna regolarmente sul suo sito l’elenco delle SVHC. Tale riferimento costituisce l’unica versione autentica ed ufficiale.
SVHC è l’acronimo di Substances of Very High Concern tradotto come sostanze estremamente preoccupanti, perché molto pericolose per l’uomo e per l’ambiente.
Se una sostanza è presente nella Candidate List, le aziende non possono utilizzarla a meno che non richiedano l’autorizzazione, e la Commissione europea ne autorizzi l’uso continuato.
L’inclusione genera automaticamente obblighi giuridici per fabbricanti, importatori o utilizzatori di queste sostanze.
Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all’ECHA se nei loro articoli sono presenti sostanze elencate nell’elenco delle sostanze candidate.
Tutte le indicazioni per procedere sono presenti nel sito dell’ECHA, nella sezione: Notifica di sostanze presenti in articoli.
Approfondisci l’argomento con i volumi di EPC Editore o con i Corsi di formazione dell’Istituto Informa:





