L’ECHA, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche, fornisce aggiornamenti periodici sull’introduzione di nuovi chemicals nella lista delle sostanze candidate all’autorizzazione per le loro proprietà estremamente preoccupanti – SVHC.
L’elenco contiene, ad oggi, 253 voci.
Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e devono fornire a clienti e consumatori tutte le informazioni per un utilizzo sicuro.
Nell'articolo
L’ultimo aggiornamento alla Candidate list
Nel mese di febbraio 2026 l’ECHA ha aggiunto due nuove sostanze alla Candidate List:
- n-esano
- 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e i suoi sali.
Tali sostanze sono utilizzate, ad esempio, nella formulazione e nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti di pulizia e come regolatori di processo e agenti di reticolazione, rispettivamente.

Cosa cambia per produttori, importatori e fornitori
Ai sensi del regolamento REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio – le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell’elenco delle sostanze candidate.
Queste sostanze potrebbero essere inserite nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in futuro. Se una sostanza è presente in questo elenco, le aziende non possono utilizzarla, a meno che non ne richiedano l’autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l’uso continuato.
- Gli importatori e i produttori di articoli contenenti una di queste sostanze, presenti nell’elenco delle candidate, devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui le stesse sostanze sono state incluse nell’elenco (4 febbraio 2026 per quelle sopra indicate).
- I fornitori UE e EEA di sostanze presenti nell’elenco, fornite da sole o in miscele, devono aggiornare la Scheda di Sicurezza che forniscono ai propri clienti.
- Come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono notificare all’ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p).
- In base al regolamento Ecolabel Ue, i prodotti contenenti SVHC non possono ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel.
La voce inserita nel mese di novembre 2025
Il Comitato degli Stati membri dell’ECHA, nella riunione di ottobre 2025, ha confermato l’aggiunta dell’1,1′-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) all’elenco delle SVHC. La sostanza ha proprietà molto persistenti e altamente bioaccumulabili ed è utilizzata come ritardante di fiamma in vari settori industriali. Tale identificazione supporterà il potenziale lavoro di restrizione sui ritardanti di fiamma bromurati.

Le voci inserite nel mese di giugno 2025
In precedenza, a giugno 2025, l’ECHA ha aggiunto tre nuove voci all’elenco delle sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l’ambiente.
- Due nuove sostanze sono molto persistenti e altamente bioaccumulabili; sono utilizzate, ad esempio, nei cosmetici, nei prodotti per la cura della persona e in prodotti per la cura dell’auto.
- L’altra sostanza è tossica per la riproduzione ed è utilizzata prevalentemente in prodotti per il trattamento tessile e coloranti.

Tabella 3. Le sostanze aggiunte alla Candidate List il 25 giugno 2025. Fonte: ECHA
Le SVHC: Substances of Very High Concern
Tra gli obiettivi primari del regolamento REACH spicca quello per cui le sostanze che, presentando effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo o sull’ambiente, vengono identificate dall’ECHA, o da un singolo Stato membro, come sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern – SVHC).
L’obiettivo è quello di assicurare il controllo dei rischi derivanti dall’uso di tali sostanze e, ove possibile, la loro sostituzione con alternative tecnicamente valide ma a minor rischio.
Ove ciò non fosse possibile, viene proposto agli Stati membri e alle parti interessate l’inserimento in una specifica lista, nota come candidate list. Tale lista contiene quei chemicals per i quali – dietro accordo tra le parti interessate – viene sancito, attraverso l’inclusione nell’Allegato XIV di REACH, l’obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni. In assenza di tale autorizzazione il chemical non può essere utilizzato nel territorio comunitario.
La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose.
Conseguenze dell’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate
Giova sempre ricordare che i responsabili dell’immissione sul mercato di sostanze incluse nell’allegato XIV di REACH (obbligo di espressa autorizzazione ad un uso specifico e solo a particolari condizioni), hanno automaticamente anche obblighi particolari.
In primis quelli di comunicare ai clienti e ai consumatori lungo la supply chain, le caratteristiche del chemical (SVHC) e le sue proprietà di rischio, nonché l’uso/gli usi per cui il chemical è autorizzato.
Gli obblighi si applicano non solo alle sostanze tal quali, ma anche alle miscele che le contengano in concentrazioni > 0,1% (p/p).
Elenco ufficiale ECHA delle SVHC
L’ECHA aggiorna regolarmente sul suo sito l’elenco delle SVHC. Tale riferimento costituisce l’unica versione autentica ed ufficiale.
SVHC in breve
Cosa vuol dire SVHC?
SVHC è l’acronimo di Substances of Very High Concern tradotto come sostanze estremamente preoccupanti, perché molto pericolose per l’uomo e per l’ambiente.
Cosa comporta l’inclusione di una sostanza chimica nella Candidate list?
Se una sostanza è presente nella Candidate List, le aziende non possono utilizzarla a meno che non richiedano l’autorizzazione, e la Commissione europea ne autorizzi l’uso continuato.
L’inclusione genera automaticamente obblighi giuridici per fabbricanti, importatori o utilizzatori di queste sostanze.Come notificare le sostanze presenti negli articoli?
Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all’ECHA se nei loro articoli sono presenti sostanze elencate nell’elenco delle sostanze candidate.
Tutte le indicazioni per procedere sono presenti nel sito dell’ECHA, nella sezione: Notifica di sostanze presenti in articoli.
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