Direttiva Cancerogeni: modifiche e aggiornamenti ai valori limite delle sostanze

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In Gazzetta ufficiale europea (L 164 del 23 giugno 2019) la Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE (*) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Gli Stati sono chiamati a conformarsi entro l’11 luglio 2021.
La Direttiva UE 2019/983 modifica in particolare, l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui VALORI LIMITE di specifiche sostanze e introduce nella Tabella di cui all’Allegato la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità, entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Fissa al 30 giugno 2020 il termine entro cui la Commissione valuterà la possibilità di includere in direttiva 2004/37/CE i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o di proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci, previa consultazione delle parti sociali.

Cadmio

Il cadmio e molti dei suoi composti inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Inoltre, il cadmio, il nitrato di cadmio, l’idrossido di cadmio e il carbonato di cadmio sono stati identificati come sostanze estremamente preoccupanti (in base all’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006) e sono inseriti nell’elenco di sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Si è pertanto deciso di fissare un valore limite per il cadmio e suoi composti inorganici, di 0,001 mg/m3 nel breve termine e un periodo di transizione di otto anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/m3 (frazione inalabile).
La Commissione viene chiamata a valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, l’opzione di modificare la direttiva 2004/37/CE aggiungendovi disposizioni riguardanti la combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

Berillio

Il berillio e la maggior parte dei suoi composti inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE: la sostanza provoca la berilliosi cronica (CBD) e la sensibilizzazione al berillio (BeS)
Pertanto, si rende opportuno stabilire un valore limite per il berillio e i suoi composti inorganici nella direttiva 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. Vista la difficoltà nel conformarsi al valore limite di 0,0002 mg/m3 nel breve termine viene indicato un periodo di transizione di sette anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,0006 mg/m3.

Acido Arsenico

L’acido arsenico e i suoi sali, come pure la maggior parte dei composti inorganici dell’arsenico, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Pertanto, è opportuno stabilire un valore limite, considerando anche che l’acido arsenico, il pentaossido di diarsenico e il triossido di diarsenico sono stati identificati come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono inseriti nell’allegato XIV dello stesso regolamento. Per il loro uso è necessaria dunque, un’autorizzazione. Siccome è prevedibile che il settore della fusione del rame avrà difficoltà a rispettare il valore limite di 0,01 mg/m3, si ritiene opportuno introdurre un periodo di transizione di quattro anni.

Formaldeide

La formaldeide è una sostanza cancerogena (categoria 1B) genotossica che agisce a livello locale ed esistono prove scientifiche sufficienti della sua cancerogenicità per gli esseri umani, ed è un allergene da contatto per la cute (sensibilizzante cutaneo): viene quindi stabilito in direttiva 2004/37/CE un valore limite di lungo e breve termine e corredato di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, su richiesta della Commissione l’ECHA sta raccogliendo le informazioni esistenti per valutare la potenziale esposizione alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide sul luogo di lavoro, compresi gli usi industriali e professionali.
Quanto ai fissativi a base di formaldeide, comunemente usati nel settore sanitario, anche il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm fissato sarà di difficile mantenimento, quindi viene introdotto un periodo di transizione di cinque anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. “Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l’esposizione alla formaldeide” spiegano Parlamento e Consiglio”; “tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile”.
Per la formaldeide usata nel settore dell’imbalsamazione dei defunti, sarà difficile rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm; pertanto il settore godrà di un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm.

Il MOCA

Il 4,4′-metilenbis(2-cloroanilina) («MOCA») risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e come sostanza estremamente preoccupante (inserita nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006): è stata identificata la possibilità che tale sostanza sia assorbita in misura significativa attraverso la cute (per questo lo si è corredato della nota “Cute”). Per l’uso o l’immissione sul mercato è necessaria un’autorizzazione ed è possibile stabilire un valore limite per il MOCA fissato in Allegato III.

(*) La direttiva 2004/37/CE
La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni attraverso la definizione di valori limite di esposizione professionale vincolanti. Tali valori limite (che rientrano nelle misure di gestione del rischio) devono essere proporzionati, misurabili e basati sull’evidenza scientifica e dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, la fattibilità economica della loro applicazione e della loro osservanza, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro.

Riferimenti normativi:

DIRETTIVA (UE) 2019/983 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019
che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)

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