Un’azienda trova rifiuti abbandonati su un terreno di sua proprietà. Non è stato un dipendente, ma un soggetto esterno. Chi è responsabile? Per la Cassazione, comunque l’amministratore: chi guida l’impresa deve impedire l’uso improprio degli spazi aziendali anche da parte di terzi. Una regola che rafforza la tutela dell’ambiente e la responsabilità dei vertici aziendali.
- Il caso: deposito incontrollato di rifiuti e responsabilità
- La posizione di garanzia del legale rappresentante per le condotte dei dipendenti
- La Cassazione estende la responsabilità: culpa in vigilando anche per terzi
- Cosa deve fare l’impresa per evitare responsabilità
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Il caso: deposito incontrollato di rifiuti e responsabilità
Il ricorrente, condannato nei giudizi di merito, per deposito incontrollato di rifiuti (reato previsto dall’art. 256, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006), contesta che i rifiuti, rivenuti su un fondo nella disponibilità della società amministrata, siano riconducibili alla propria attività di impresa florovivaistica.
Si allude, pertanto, al fatto di terzi, per causa dei quali il deposito sarebbe avvenuto.
La posizione di garanzia del legale rappresentante per le condotte dei dipendenti
Per giurisprudenza costante, in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (cfr. Cass. pen. n. 32744/2023).
La Cassazione estende la responsabilità: culpa in vigilando anche per terzi
La Cassazione respinge la censura di cui alla vicenda osservando che, in ogni caso, pure ammesso che i rifiuti non erano riconducibili all’azienda gestita dall’imputato, questi: «risulta essere investito di una


