Albo gestori

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: le autorizzazioni internazionali svizzere

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In una nuova Circolare (n.5) del 9 maggio 2019 il Comitato gestori ambientali conferma l’equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione ai fini del trasporto bilaterale di rifiuti su strada: l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione elvetica rispetta i caratteri dell’attestazione richieste nel Regolamento Albo Gestori (DM n. 120/2014 art.15)

In base al Regolamento dell’Albo Gestori (Decreto Interministeriale n.120/2014, del 03/06/2014) le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada (art.15) devono corredare la domanda d’iscrizione con una documentazione redatta in lingua italiana che comprenda (si veda l’elenco del comma 4) la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia, l’ attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, la disponibilità dei veicoli, copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli, la documentazione con traduzione asseverata equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico e (lettera c) l‘attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste.

Ai fini della dimostrazione di quest’ultima attestazione per la Confederazione Svizzera, il Comitato gestori stabilisce sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione per i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera.
Si richiama a conferma l’art.9 dell’Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 che stabiliva come i trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi vadano effettuati dietro rilascio di un’autorizzazione analoga a quella istituita per i trasportatori comunitari dal regolamento CEE 881/92 (ora regolamento CE 1072/2009); la concessione di tale autorizzazione da parte delle autorità Svizzere è in ogni caso subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal regolamento CE 1072/2009 per i trasportatori comunitari.
Inoltre, si richiama l’art.10 del medesimo Accordo internazionale, in base al quale i trasporti internazionali di merci su strada in transito attraverso il territorio delle parti contraenti sono liberalizzati quando eseguiti dietro il rilascio delle licenze previste all’art.9.

Pertanto, il Comitato nazionale conclude stabilendo che l’ autorizzazione rilasciata dall’autorità Svizzera in conformità all’articolo 9 dell’Accordo possa considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 120/2014.

Riferimenti normativi:
Circolare n. 5 del 09 maggio 2019
Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, iscrizione in categoria 6

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Redazione InSic

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