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Trasporto intermodale di rifiuti: possibile il coinvolgimento di imprese diverse – chiarimenti dal Comitato Gestori Ambientali

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Trasporto intermodale di rifiuti: il Comitato Gestori ambientali ha fornito tre diverse risposte a quesiti posti dagli operatori circa la possibilità che una parte del trasporto su strada dei rifiuti possa avvenire con mezzi diversi, mediante un complesso veicolare composto da un trattore/ motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/ rimorchio.

Ciò vale tanto nella fase iniziale del trasporto su strada che nella finale, purché le diverse imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER  relativi ai rifiuti trasportati.

Vediamo nel dettaglio le tre precisazioni

  • Con successiva Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 il Comitato conferma che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.
  • Infine, con Circolare n. 2 del 1 agosto 2023 il Comitato conferma che anche la parte iniziale su strada del trasporto  intermodale  di rifiuti può essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte finale, cioè il trasporto  può iniziare con  un complesso  veicolare composto da un veicolo a motore  (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa  diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio  o rimorchio).

Trasporto intermodale di rifiuti: condizioni per l’esecuzione da due imprese diverse – Circolare n.1235/2017

Secondo il Comitato Gestori l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada può essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:

  • le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;
  • i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
  • i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell’ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.

Trasporto intermodale di rifiuti: possibile svolgerlo con impresa diversa da quella iniziale – Circolare 6/2022

Il Comitato Gestori con Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 conferma che anche una impresa diversa da quella iniziale può effettuare il trasporto finale dei rifiuti su strada e aggiunge che al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto richiamando, in sostanza, il rispetto delle condizioni della Circolare 2017.

Trasporto intermodale di rifiuti: fase di trasporto iniziale da impresa diversa – Circolare 2/2023

La Circolare 2/2023 conferma che il trasporto intermodale di rifiuti può iniziare (e non solo terminare, come detto nella circolare del 2017) con un complesso  veicolare composto da un veicolo a motore  (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa  diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio  o rimorchio), purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER  relativi ai rifiuti trasportati.

Nella Circolare 2/2023, l’Albo risponde quindi ad alcuni interrogativi:

  1. Quali sono i dati da inserire?

    i dati da inserire nei formulari dovranno essere indicati negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di entrambe  le imprese  che concorrono al trasporto,  fermo  restando  che il titolare del trasporto,  indicato  come  trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità ilsemirimorchio/rimorchio, mentre i dati .

  2. Cosa indicare nei documenti di trasporto dei rifiuti in caso di trasporto intermodale?

    Nei documenti  di trasporto dovranno  essere indicate negli appositi spazi, le generalità e il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di entrambe  le imprese  che concorrono al trasporto.

  3. Chi è però il titolare del trasporto?

    Secondo il Comitato rimane titolare dle trasporto l’impresa che ha in disponibilità ilsemirimorchio/rimorchio.

  4. Trasporto intermodale: quali sono i documenti di trasporto dei rifiuti

    Il Comitato indica come documenti di trasporto il formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento  di movimento  o l’allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006  se si stratta di un trasporto tranfrontaliero di rifiuti. Ma i dati dell’impresa titolare del trattore/ motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

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