In questo articolo facciamo il punto sulla normativa di riferimento in materia di terre e rocce da scavo. Tutto quello che c’è da sapere sulle terre e le rocce da scavo in cantiere. Cosa dice la legge? Come vanno smaltite? E quando vanno riutilizzate?
Nell'articolo
Terre e rocce da scavo: normativa
La normativa di riferimento per le Terre e rocce da scavo rimanda al Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 per la parte di gestione dei materiali).
In seguito, è stato emanato il DPR 120/2017 in vigore dal 22 agosto 2017, il Regolamento nazionale delle Terre e rocce da scavo, che ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, abrogando i provvedimenti precedenti fra i quali:
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” (da noi commentato);
- l’art. 41, comma 2, e 41 bis del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare, in modifica del Codice Ambiente)
- l’articolo 184-bis, comma 2-bis, del Testo unico Ambiente, rubricato “Sottoprodotti”.
Terre e rocce da scavo: il Dlgs 152/06?
La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della Parte IV del d.lgs. n.152/2006. A seconda delle condizioni che si verificano le terre e rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.
Terre e rocce da scavo: il DPR 120/2017
Il DPR disciplina:
- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 – bis, del Testo unico Ambiente, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, che, come tali, sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell’articolo 185 del Testo unico Ambiente, che recepisce l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.
Nel titolo I, ove sono contenute le disposizioni di carattere generale, ossia valide per la gestione delle terre e rocce da scavo, a prescindere dalla loro qualifica come sottoprodotti, rifiuti o materiali da ritenersi esclusi dalla disciplina sui rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 152/06, è presente l’art. 2 comma 1, lett. r), che definisce produttore “il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo”[1].
Linee Guida Terre e rocce da scavo di SNPA 2019
Approvate con Delibera n.54/2019, le “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo“ di SNPA sono liberamente scaricabile dal portale ufficiale. L’obiettivo del Manuale è quello di sciogliere alcuni dubbi interpretativi della normativa a partire dall’ultimo riferimento legislativo, il DPR del 13 giugno 2017, n. 120.
Nelle Linea Guida SNPA si riportano modalità operative utili al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”.
Le modalità operative vengono applicate dal SNPA nell’ambito dei compiti in materia di vigilanza e controllo attribuiti alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente dal DPR 120/2017.
Terre e rocce da scavo normativa 2021
Una interessante sentenza Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 4781 del 08.02.2021 è tornata sulla gestione delle terre e rocce da scavo sottolineando che i principi informatori della speciale disciplina che consente di sottrarre le rocce e terre da scavo alle regole in tema di gestione di rifiuti, pur dopo l’abrogazione dell’art. 186 T.U.A., hanno trovato sostanziale conferma, dapprima nel D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 e, successivamente, nel d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che oggi regola la materia.
Terre e rocce da scavo: definizione
In base all’art. 2 del DPR 120/2017 comma 1 lettera c) per «terre e rocce da scavo» si intende il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali
- (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.
Terre e rocce da scavo: quando non sono rifiuti?
Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185 d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:
“b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
Inoltre, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
Quando ricorrono le condizioni, dunque, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti o se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’art 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 184 ter.
Recupero delle terre e rocce da scavo
In base al comma 3 del citato art. 184 ter, i materiali che conservano la qualifica di rifiuto possono essere sottoposti ad operazioni di recupero in via ordinaria (con autorizzazione dell’impianto nel rispetto dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006) o secondo le modalità previste dal DM 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
L’allegato 1 del DM prevede, infatti, l’utilizzo delle terre da scavo in attività di recupero ambientale o di formazione di rilevati e sottofondi stradali (tipologia 7.31-bis), previa esecuzione dell’obbligatorio test di cessione.
Nel caso il terreno oggetto dello scavo risulti contaminato, si applicano, invece, le procedure dettate dal Titolo V in materia di bonifica dei siti contaminati (articoli 239-253 del Dlgs 152/2006).
In base al DPR 2017 le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali:
calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché’ le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso;
Terre e rocce da scavo: cosa dice la Sentenza 4781/2021
Sulla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, S.Casarrubia a proposito riporta il caso di specie relativo al sequestro preventivo di due autocarri utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in relazione al reato di cui all’art. 256 T.U.A., trattandosi di veicoli non autorizzati. Nel ricorso per Cassazione, la società interessata deduceva la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 184 bis T.U.A. per poter considerare le terre e rocce da scavo, oggetto dei contestati trasporti, quali sottoprodotti (e non rifiuti).
La Corte dichiara infondato il ricorso e ribadisce che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 186 T.U.A., la eccezionale possibilità di non considerare e di non gestire come rifiuti le terre e rocce da scavo, regolata adesso dal d.P.R. 120/2017, resta comunque sottoposta a stringenti requisiti.
La norma si limita a precisare – in modo certamente funzionale ai criteri di determinatezza richiesti in sede penale – in quali casi le terre e rocce da scavo, materiale oggettivamente qualificabile come rifiuto nei casi in cui, come pacificamente avvenuto nella specie, il detentore abbia l’obbligo di disfarsene, possano eccezionalmente essere considerati quale sottoprodotto.
In particolare, detti materiali sono sottratti alla disciplina sui rifiuti solo in presenza:
-di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l’ambiente;
-di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego;
-di prova dell’avvenuto rispetto dell’obbligo di reimpiego secondo il progetto.
Terre e rocce da scavo in cantiere
La caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in cantiere distingue due ipotesi:
- cantieri di grandi dimensioni con produzione di terre e rocce da scavo oltre 6.000 mc nel corso di attività o di opere soggette a VIA o AIA, per i quali è prevista la redazione del Piano di Utilizzo: procedure di campionamento definite negli allegati 1 e 2 del DPR 120/2017.
- cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, e per i cantieri di piccole dimensioni, così come definiti all’art. 2 c. 1 lett. t), il DPR 120/2017 non fornisce indicazioni sulle procedure di campionamento, ma le Linee Guida SNPA suggeriscono, vista la complessità delle opere e la quantità di materiale potenzialmente scavato, ai fini delle procedure di campionamento, della caratterizzazione chimico fisica e dell’accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale, che si applichino le medesime procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 per i grandi cantieri in VIA/AIA.
Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
Il DPR 120/2017 individua la disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo quando prodotte nei siti oggetto di bonifica e per le relative attività di verifica e controllo delle Agenzie di Protezione Ambientale:
• l’art. 12 riguarda le terre e rocce da scavo prodotte in siti oggetto di bonifica che siano stati già caratterizzati ai sensi dell’art. 242 del D.lgs 152/06, in tutte le tipologie di cantieri :
- “grandi dimensioni” sottoposti a VIA e AIA (art. 12);
- “piccole dimensioni” (art.20 c.3 che richiama espressamente la procedura dell’art.12);
- “grandi dimensioni” non sottoposti a VIA e AIA (art. 22 che richiama l’art 20 e quindi la procedura dell’art. 12);
• gli artt. 25 e 26, invece, sono riferiti specificatamente alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ed al loro riutilizzo esclusivamente interno al sito di produzione. e pertanto in questo caso il materiale scavato, conforme alle condizioni di utilizzo, appartiene alla fattispecie delle terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e non a quella dei sottoprodotti.
Riutilizzo di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
Le attività di scavo e di utilizzo in sito dei materiali prodotti nei siti oggetto di bonifica (intendendo i siti per i quali è stato avviato il procedimento dal punto di vista amministrativo ex. artt. 242, 244, 250) sono regolate:
• dall’art. 34 del DL 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) che si applica unicamente alle attività elencate al comma 7: “interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi ecc..”. L’articolo disciplina il riutilizzo in sito delle terre e rocce di scavo a prescindere che il sito sia stato caratterizzato o meno.
• dal titolo V (art. 25 e 26) del DPR 120/2017 che si applicano esclusivamente ai siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell’art. 242. e sono applicabili a qualsiasi tipo di scavo correlato alla realizzazione di un ‘opera.
Se si lavora in un sito per il quale è stato avviato il procedimento ex. artt. 242, 244, 250 ma non ancora caratterizzato, e si intenda realizzare un’opera non compresa fra quelle previste al c.7 dell’art. 34 dl 133/2014, sarà necessario procedere con una caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del d.lgs 152/06 e quindi applicare le previsioni del titolo V del DPR 120/2017.
Riutilizzo di terre e rocce da scavo
L’articolo di riferimento è l’art. 24 del DPR 120/2017 che si applica alle terre e rocce escluse dalla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi dell’art.185 comma 1 lettera c).
In base all’art. 24 si fa riferimento al“suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
I requisiti per l’utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti sono :
Non contaminazione: in base al comma 1 dell’art. 24 del DPR 120/2017 la non contaminazione è verificata ai sensi dell’Allegato 4. Secondo le Linee Guida per la numerosità dei campioni e per le modalità di campionamento, si ritiene di procedere applicando le stesse indicazioni fornite per il riutilizzo di terre e rocce come sottoprodotti ai paragrafi “3.2 Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA” (per produzione > 6000mc) e “3.3 Cantieri di piccole dimensioni” (per produzione < 6000mc).
Riutilizzo allo stato naturale: il riutilizzo delle terre e rocce deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. Si ritiene che nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento possa essere effettuata ai fini dell’esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art.185 comma 1 lettera c). Qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti oppure se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come “sottoprodotti” ex art.184-bis. A tal fine occorrerà anche valutare se il trattamento effettuato sia conforme alla definizione di “normale pratica industriale” di cui all’art. 2 comma 1 lettera o) e all’Allegato 3 del DPR 120/2017, con l’obbligo di trasmissione del Piano di utilizzo di cui all’art.9 o della dichiarazione di cui all’art.21.
Riutilizzo nello stesso sito: il comma 1 dell’art. 24 del DPR 120 ribadisce che il riutilizzo deve avvenire nel sito di produzione.
Con riferimento sempre all’art. 24, in caso di:
–Terre e rocce prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a valutazione di impatto ambientale: nessuna trasmissione ad alcuna autorità/ente della verifica della non contaminazione avvenuta ai sensi dell’Allegato 4;
Terre e rocce prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale: la procedura è quella dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art.24. Il produttore è tenuto a presentare ed eseguire un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti», secondo le modalità e tempistiche descritte nei commi sopracitati.
Nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti dandone immediata comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo
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