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Scarichi “ridotti” in corsi d’acqua e delitto di inquinamento ambientale

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Il caso analizzato, nella sezione Giurisprudenza della Banca Dati riguarda un caso di inquinamento ambientale di un corso d’acqua: la Cassazione riconosce che la ridotta utilizzazione di un corso d’acqua in conformità alla sua destinazione, quale conseguenza di una condotta abusiva ricadente nel 452 bis del C.P. è perciò già sufficiente a integrare il “danno” che la minaccia della sanzione penale intende prevenire.
Il commento della sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 15865 del 30 marzo 2017 è a cura di Andrea Quaranta, Environmental and crisis manager.

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La condotta “abusiva” idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative.
I concetti di “compromissione” e “deterioramento” consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

A tal proposito la Cassazione, nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 15865 del 30 marzo 2017 ha evidenziato che:
– deve essere escluso ogni accostamento alle corrispondenti definizioni di “inquinamento ambientale” e di “deterioramento significativo e misurabile” fornite dal d.lgs. n. 152 del 2006 ad uso e consumo esclusivo delle norme in detto Testo Unico contenute;
– l’indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento fra gli stessi concetti, autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro, dal momento che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen.

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Redazione InSic

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