Albo gestori

Responsabili tecnici dei rifiuti: proroghe alle verifiche di aggiornamento

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Il Comitato Gestori ambientali con Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021 proroga il termine (previsto al 16 ottobre 2022) entro il quale i responsabili tecnici (in base all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), dovrebbero sostenere la verifica di aggiornamento, ad un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione verrà stabilito un nuovo termine.

  • In base alla Direttiva i responsabili tecnici potranno assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, (fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico). Tale possibilità si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.

  • Con Circolare n.2 del 14 marzo 2022 il Comitato gestori aggiunge che la data dalla quale decorre l’inizio delle verifiche di d’idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio è il 1°gennaio 2022.

Requisiti del responsabile tecnico dei rifiuti: chi li individua?

In base all’ articolo 12, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120 – Regolamento Albo Gestori, il Comitato nazionale ha il compito di regolamentare l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e della formazione (di cui all’articolo 13 dello stesso decreto) che va attestata mediante:

  • una verifica iniziale della preparazione del soggetto

  • con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

È sempre il Comitato nazionale a definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche.

In base al comma 4, dell’articolo 13del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina possano continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio salvo l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale (a partire dal 2 gennaio 2021, ai sensi della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017).

Verifiche di idoneità: perché sono state sospese?

Con la circolare dell’Albo n. 12 del 9 novembre 2020, sono state sospese le verifiche d’idoneità e di conseguenza, i responsabili tecnici non possono svolgere la verifica di aggiornamento, il cui superamento consente la prosecuzione dell’attività: pertanto, secondo il Comitato, nel calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio può essere detratto il periodo di sospensione delle verifiche.

Inoltre, per non penalizzare l’attività delle imprese nel particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, può essere consentito, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai responsabili tecnici, di assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.

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Redazione InSic

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