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Quesito: curatela fallimentare e bonifica dei rifiuti

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Un quesito, pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro riguarda la curatela fallimentare: può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento commissivo od omissivo dell’impresa fallita?

Secondo l’Esperto

No; infatti, il curatore non sostituisce il fallito, atteso che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell’impresa fallita. Quando è il fallito ad aver prodotto i rifiuti e cagionato un danno all’ambiente, non viene meno il suo obbligo di ripristino verso la collettività, anche se il relativo smaltimento deve attuarsi (in mancanza di altri soggetti individuabili che abbiano dolosamente o colposamente concorso nell’evento, come statuito dalla normativa di settore) con l’insinuazione al passivo fallimentare del credito sorto in capo alla P.A., che anticipa le relative spese. Ciò trova eccezioni, nei seguenti casi:
a carico del curatore stesso emergano condotte imputabili nell’abbandono dei rifiuti e nell’inquinamento dei siti di cui trattasi, circostanze queste ultime ex se escluse quando il fatto si sia verificato in epoca antecedente all’apertura della procedura fallimentare;
il Tribunale Fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il Curatore all’esercizio provvisorio, al sensi dell’art. 90 L.F., ipotesi che consentirebbe di superare le finalità solo liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore, visto che in questo caso quest’ultimo assumerebbe veste di titolare dell’attività di impresa, continuando a realizzare l’attività precedentemente svolta, anche per le operazioni potenzialmente inquinanti.

D’altro lato, è proprio il richiamo alla disciplina del fallimento e della successione nei contratti a dimostrare che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, non potendosi invocare l’art. 1576 c.c., poiché l’obbligo di mantenimento della cosa locata in buono stato riguarda, comunque, i soli rapporti tra conduttore e locatore e non si riverbera, direttamente, sui doveri del curatore stabiliti da altre disposizioni dirette ad altro scopo.

Quesito a cura di Rocchina Staiano
Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo


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Redazione InSic

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