Cessazione qualifica di rifiuto: i criteri non possono essere stabiliti in autorizzazione

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La disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria. Nondimeno questa consente che, in assenza di proprie previsioni, gli Stati membri possano valutare caso per caso tale possibile cessazione, dandone informazione alla Commissione. La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro.

È quanto stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 1229 del 28.02.2018, citata anche dalle Regioni, durante l’incontro con il ministro Costa: una sentenza che, stabilendo un precedente ha statuito che i criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso” non possono essere definiti dalle Regioni.

Il Caso
Il gestore di un impianto è autorizzato ad attività di stoccaggio e di R12 di rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, per cui le due frazioni recuperate dal processo di sanificazione (frazione composta di cellulosa in fiocchi e frazione composta di plastica in foglia) continuavano ad essere classificate come rifiuti. Presenta domanda di modifica dell’autorizzazione al fine di ottenere la classificazione delle frazioni riciclabili, recuperate attraverso il processo di trattamento, come materie prime secondarie.
La Regione nega l’autorizzazione, ma il T.A.R. accoglie il ricorso del gestore in quanto, sebbene per il caso specifico non sussista una previsione comunitaria o nazionale sui criteri di cessazione della qualifica, ai sensi dell’art. 184 ter del T.U. Amb., spetta all’ente compente al rilascio dell’autorizzazione il potere e il dovere di valutare, in via residuale, se ricorrano le condizione per la cessazione della qualifica e di precisarli nel provvedimento (cfr. circolare Ministero dell’Ambiente 1.07.2016).

Secondo il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, in sede di appello, riforma la sentenza di primo grado esprimendo il principio in massima, riservando, pertanto, solo alla normativa comunitaria ovvero a quella secondaria dettata dal Ministero dell’Ambiente la possibilità di esprimere i criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto.

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Redazione InSic

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