RENTRI novità e scadenze

RENTRI 2026: il Milleproroghe rinvia il FIR digitale al 15 settembre e differisce le sanzioni

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Con l’entrata in vigore della Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026), il Decreto Milleproroghe è diventato legge, introducendo un rinvio strategico per la digitalizzazione della tracciabilità.

Nell'articolo

Aggiornamento 1 marzo 2026: il periodo transitorio

Il 1° marzo 2026 segna l’avvio ufficiale di una nuova fase per l’attuazione del RENTRI, improntata a una maggiore flessibilità operativa per le imprese. La legge n. 26/2026, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. Milleproroghe), ha introdotto infatti tre punti fondamentali per gestire l’emergenza tecnica:

  • Rinvio FIR digitale al 15 settembre 2026: fino a questa data, i soggetti obbligati possono continuare a emettere il FIR in formato cartaceo in alternativa a quello digitale. Si apre dunque un periodo che prevede entrambe le modalità, per testare i sistemi senza bloccare l’operatività.
  • Sospensione sanzioni: è stato inserito il comma 10-bis all’art. 258 del D.Lgs. 152/06. Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari di identificazione rifiuti sono differite al 15 settembre 2026.
  • Geolocalizzazione: il termine a partire dal quale la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla Categoria 5 dell’Albo Gestori è posticipato al 30 giugno 2026.

Soggetti obbligati all’iscrizione: cosa cambia con Legge di Bilancio 2026

La Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/06 che specifica i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI. Di seguito il comma aggiornato:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».

I soggetti esclusi e la pratica di cancellazione

Sulla base delle recenti modifiche è utile ricordare che i soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, del D.Lgs. 152/06 sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, sono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/06 sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, ove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
ATTENZIONE! In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Cancellazione dei soggetti esclusi: termine entro marzo 2026

Attraverso il portale rentri.gov.it il MASE ha chiarito che i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI ai sensi della Legge 199 del 30/12/2025 dovranno presentare entro il 30 marzo 2026, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. Tale cancellazione avrà effetto immediato.
Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine previsto del 30 marzo 2026 si applicheranno le disposizioni dell’art. 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.
Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.

L’Area riservata per i produttori di rifiuti non iscritti

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Gestione del FIR in formato digitale

L’articolo 7, comma 8, del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) «è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)», ovvero a partire dal 13 febbraio 2026 (termine ora differito al 15 settembre 2026 dalla Legge 26/2026 per quanto concerne l’obbligatorietà esclusiva).
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per andare incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:

  • gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
  • API, disponibili nell’area Servizi per l’interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.

Cosa fare in caso di blackout tecnico? Le indicazioni del Decreto Direttoriale del 5 febbraio 2026

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 (e i relativi Allegati) sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”.
Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi indicati.

Iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 è prevista l’ultima scadenza per l’iscrizione (ai sensi del D.M. 59/2023); entro tale data i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti dovranno iscriversi al sistema RENTRI.
Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026 – per i soli rifiuti pericolosi – il FIR in formato digitale (resta salva la facoltà di utilizzare il formato cartaceo fino al 15 settembre 2026 ai sensi del regime di ‘doppio binario’ introdotto dal Milleproroghe).

  • Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Supporto del portale RENTRI (rentri.gov.it).

Nuove schede informative su FIR digitale (xFIR)

Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, all’art. 7, comma 8, introduce l’obbligo di emissione e gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in modalità digitale (xFIR), a partire dalla data definita all’art. 13, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. In proposito, il sito ufficiale RENTRI comunica che sono state pubblicate nuove schede informative nel portale Supporto RENTRI, per assistere gli operatori sui seguenti aspetti:

  • Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)
  • Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR)
  • Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
  • FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento
  • Restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR)
  • Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI
  • Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI
  • Intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale
  • Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

Le varie schede informative sono disponibili al seguente link.

App RENTRI FIR Digitale

Lo scorso 20 novembre 2025 è stato rilasciato un nuovo aggiornamento dell’APP RENTRI FIR Digitale in ambiente DEMO, disponibile per le piattaforme iOS e Android. I dettagli sono disponibili al seguente link: Aggiornamento Ambiente Demo per APP RENTRI FIR Digitale.

FIR digitale: il materiale informativo per prepararsi al 13 febbraio 2026

Il materiale informativo sul FIR digitaledisponibile in formato pdf su rentri.gov.it – illustra in modo chiaro:

  • Chi è obbligato a utilizzare il FIR digitale, con indicazioni per produttori, trasportatori e destinatari.
  • Le caratteristiche tecniche del file xFIR e la sua funzione nel processo di tracciabilità.
  • Obblighi e operatività di produttori, trasportatori e destinatari nelle diverse fasi del trasporto dei rifiuti.
  • I servizi digitali messi a disposizione dal RENTRI per la gestione e la firma del FIR digitale.

Con questo aggiornamento, le imprese possono accedere a informazioni aggiornate per garantire la conformità normativa e una gestione sostenibile e trasparente dei rifiuti.

Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025

Con Decreto direttoriale del 30 ottobre 2025, n. 319 sono state approvate le Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI che fornisce indicazioni puntuali da seguire, sia per il verificarsi di un incidente che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, sia nei casi in cui la mancanza di disponibilità sia legata ad interventi programmati di manutenzione del sistema. Il decreto stabilisce:

  • le modalità di comunicazione agli utenti da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dei comportamenti da adottare nei casi sopra indicati;
  • le procedure di emergenza o di mitigazione che gli utenti possono/devono adottare.

Procedura accreditamento Enti, Amministrazioni e Organi di Controllo

Sul portale ufficiale del RENTRI è disponibile la procedura per l’accreditamento degli Enti, delle Amministrazioni e degli Organi di Controllo gestita esclusivamente in modalità telematica e descritta nell’Allegato del Decreto Direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024.

L’art. 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, prevede infatti che: “Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mette a disposizione, in modalità telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, previamente accreditati presso il RENTRI per l’espletamento delle proprie attività istituzionali.”

Contributo annuale RENTRI: cosa devono sapere le imprese

Il versamento deve essere effettuato direttamente tramite l’Area Riservata del portale RENTRI, selezionando la funzione dedicata “Pratiche / Contributo annuale”. Il pagamento avviene esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, lo strumento nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, già utilizzato in fase di iscrizione.

Gli importi dovuti variano a seconda della tipologia di soggetto e del numero di dipendenti. Il contributo è calcolato per ogni unità locale secondo la ripartizione riportata sul portale RENTRI.

Le disposizioni dei decreti direttoriali 2024

Sul sito ufficiale del RENTRI sono stati pubblicati tre decreti direttoriali che definiscono: i requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti, i manuali operativi a supporto degli utenti e degli operatori, e le modalità per l’accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni.

I tre nuovi provvedimenti sono stati emanati in base a quanto previsto dal D.M. 59/2023 e sono i seguenti:

Decreto direttoriale n. 253/2024: sistemi di geolocalizzazione

Il decreto n. 253/2024 definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili.
I sistemi devono tracciare il percorso del veicolo che trasporta i rifiuti dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo.

  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, con cui fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per le aziende coinvolte nel nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.
    Leggi qui l’approfondimento sulla NOTA INL.
  • Per effetto della Legge 26/2026 (Milleproroghe), il termine a decorrere dal quale la geolocalizzazione diventa requisito obbligatorio per l’iscrizione in Categoria 5 dell’Albo è differito al 30 giugno 2026.

Decreto direttoriale n. 254/2024: manuali operativi

Con il decreto n. 254/2024 sono stati approvati i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI. I documenti comprendono:

  • Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
  • Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
  • Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
  • Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.

Tutti manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI al seguente link
Gli aggiornamenti relativi a tali manuali saranno pubblicati sul sito del RENTRI a avranno efficacia immediata.

Decreto direttoriale n. 255/2024: procedura di accreditamento

Il decreto n. 255/2024 stabilisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.

Procedura di Accreditamento e Accesso al portale RENTRI

La procedura di accreditamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale RENTRI (www.rentri.gov.it).

Il processo inizia con il primo accesso di una persona fisica, autenticata mediante il proprio dispositivo di identità digitale, che presenta la richiesta di accreditamento per l’ente o l’area organizzativa. L’identificazione avviene tramite interoperabilità con l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.
Una volta inoltrata la domanda, il sistema RENTRI invia una notifica all’indirizzo PEC dell’ente, con l’esito della richiesta di accreditamento.

Definizioni, modelli FIR e prossime scadenze

  1. Cos’è il RENTRI?

    Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti introdotto per semplificare la gestione documentale dei rifiuti. È previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 ed è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica basa il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti di movimentazione e trasporto dei rifiuti.

  2. Quali soggetti sono obbligati a iscriversi al RENTRI?

    Sono tenuti ad iscriversi al Sistema RENTRI:
    Operatori Professionali: enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero e smaltimento), nonché i soggetti che raccolgono, trasportano, commerciano o mediano rifiuti a titolo professionale, con l’esclusione delle imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 212, c. 8).
    Produttori di Rifiuti Pericolosi: soggetti (enti, imprese e organizzazioni) produttori iniziali di rifiuti pericolosi, fatte salve le esclusioni introdotte dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) per i liberi professionisti non organizzati in forma di impresa, gli esercenti attività di servizi alla persona e i produttori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che rispettano i limiti di volume d’affari prescritti.
    Produttori di Rifiuti NON Pericolosi (ex art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/2006): esclusivamente gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti che generano rifiuti non pericolosi derivanti da:
    lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue; abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

  3. Quando entreranno in vigore i nuovi modelli di formulario FIR?

    Dal 13 febbraio 2025 (https://supporto.rentri.gov.it/).
    A partire dal 13 febbraio 2025 i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 (“nuovo modello”) in formato cartaceo. Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI.
    Evoluzione 2026: L’obbligo esclusivo del FIR digitale (XFIR), inizialmente previsto per il 13 febbraio 2026, è stato spostato al 15 settembre 2026 dal Decreto Milleproroghe. Fino a tale data sarà possibile utilizzare il modello cartaceo in alternativa alla modalità digitale.

  4. Quali sono le scadenze per l’iscrizione al RENTRI?

    Le scadenze di iscrizione variano in base alla tipologia di azienda e al numero di dipendenti. Come riportato sul portale Supporto RENTRI (https://supporto.rentri.gov.it/):
    1. Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (proroga introdotta dal DL n. 202/2024, convertito con legge di conv. n. 15/2025).
    2. Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
    3. Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
    4. I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

  5. Dove posso scaricare i nuovi modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR?

    I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) sono liberamente scaricabili sul sito ufficiale del RENTRI al seguente link

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