RIFIUTI

Una prassi di verifica per materiali riciclati/recuperati e/o sottoprodotti

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Disponibile dietro registrazione al sito dell’UNI la prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti” che definisce la modalità di verifica effettuata da parte di un organismo di certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un’organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale.

La prassi risulta utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

Ambito di applicazione della UNI/PdR 88:2020

Si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall’ art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del “Decreto Crescita”), che:
-sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
-sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
-non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Ambiti non trattati dalla UNI/PdR 88:2020

La prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

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Redazione InSic

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