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Servizi di gestione rifiuti: le novità introdotte dalla Legge CONCORRENZA (L.118/22)

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All’interno della Legge Concorrenza LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 pubblicata sulla GU del 12 agosto 2022) spiccano diversi richiami all’ambiente e all’energia (Artt.12-14).

Vediamo in particolare cosa si prevede per il settore rifiuti e riportiamo in sintesi gli altri richiami alle tematiche ambientali ed energetiche del provvedimento.

Servizi di Gestione Rifiuti: cosa dice la LEGGE CONCORRENZA

L’Articolo 15, posto nel Capo dedicato ad “Ambiente/Energia, è finalizzato al perseguimento dell’obiettivo, indicato nel PNRR, di introdurre “norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche”.

L’articolo 15 modifica il Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) relativamente a:

  • la scelta delle utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani, di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1);
  • i compiti dell’ARERA (comma 2);
  • l’esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell’accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).

Legge Concorrenza: le modifiche al Codice Ambiente

Vediamo nel dettaglio le previsioni della Legge Concorrenza sui servizi di gestione dei rifiuti

  • Il comma 1 accoglie l’osservazione formulata dall’AGCM nella segnalazione n. 4143, e modifica il comma 10 dell’art. 238 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) riducendo da 5 a 2 anni il periodo massimo in cui le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani possono scegliere se servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato. Inoltre, si elimina la possibilità che il gestore del servizio pubblico riprenda l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, dietro richiesta dell’utenza non domestica
  • Il comma 2 integra il testo dell’art. 202 del Codice dell’ambiente (sull’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) per inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che prevedono i seguenti nuovi compiti per l’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):
  1. definizione, entro 90 giorni di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti (1-bis);
  2. richiesta agli operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale (1-ter).
  • Il comma 3 modifica il comma 5 dell’art. 224 del Codice dell’ambiente ove si prevede la stipula di un accordo di programma su base nazionale tra CONAI e sistemi autonomi e tutti gli operatori del comparto di riferimento (intendendosi, secondo quanto precisato dal testo vigente, i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)), con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l’Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale.

L’Accordo dovrà stabilire:

  1. la copertura dei costi di cui all’art. 222, commi 1 e 2, del Codice; vale a dire i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi che, in base al richiamato comma 2, “sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento”;
  2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
  3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

 Legge Concorrenza: obiettivi e temi

Anticipata già nel Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, La Legge Concorrenza è uno dei principali decreti-obiettivo presi dal governo Draghi in attuazione del PNRR. Intende rimuovere le barriere all’entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, e anche per i settori energia e sostenibilità ambientale, promuovere la concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Gli obiettivi della LEGGE CONCORRENZA 2021

Gli obiettivi dichiarati dal Governo Draghi sono:


  • rimozione delle barriere all’entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori
  • promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni;
  • rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati;
  • garantire la tutela dei consumatori;
  • Garantire la Trasparenza e mappatura delle concessioni.

LEGGE CONCORRENZA: i riferimenti all’ambiente, rifiuti ed energia

Il Decreto CONCORRENZA, previsto dal PNRR affronta alcuni specifici settori per via regolatoria:

  • servizi pubblici locali
  • energia;
  • trasporti;
  • rifiuti;
  • avvio di un’attività imprenditoriale;
  • vigilanza del mercato.

Energia: le previsioni della LEGGE CONCORRENZA

  • Maggiore impulso alla realizzazione della rete delle centraline elettriche.
  • Indicati i criteri per la selezione degli operatori che si occuperanno dell’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali
  • favore per procedure competitive trasparenti e non discriminatorie nel settore dell’installazione delle infrastrutture energetiche.

Ambiente: cosa prevede la Legge CONCORRENZA

  • Filiera della gestione di rifiuti: introdotta maggiore concorrenza nella filiera, in modo da favorire la diffusione dell’economia circolare.
  • Accordi su utenze non domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che queste devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti al fine di favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi.
  • Servizio di gestione integrata dei rifiuti, si rafforzano gli standard qualitativi per l’erogazione delle attività di smaltimento e recupero attribuendo specifiche competenze regolatorie all’ARERA.

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Antonio Mazzuca

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