Piemonte: un Regolamento degli oneri istruttori per l’AUA

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La Regione Piemonte ha emanato il Decreto 30 maggio 2016, n. 7, riportato anche sulla GU sezione Regioni, che costituisce il Regolamento sugli oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale in attuazione del DPR 13 marzo 2013, n. 59. Inoltre, regola gli scarichi in acqua e detta il Raccordo tra autorizzazione unica ambientale e procedimenti unici

Il Regolamento disciplina i criteri per la determinazione degli oneri istruttori (le spese poste in capo al gestore richiedente l’autorizzazione unica ambientale che comprendono le tariffe previste dalle leggi settoriali statali e regionali, le tariffe previste per l’adempimento di obblighi comunitari e i diritti di istruttoria o di segreteria stabiliti da autorita’ competenti competenti in materia ambientale e dei SUAP).

Gli oneri istruttori sono determinati, nel rispetto del principio di non eccedenza previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, tramite un apposito accordo stipulato nell’ambito della Conferenza regionale dell’ambiente (l’art.3 indica i criteri cui attenersi).
Negli articoli 4 e 5 si dettano alcune specifiche indicazioni sugli scarichi di acque: lo scarico proveniente dall’impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto di depurazione vanno autorizzati con un’autorizzazione unica ambientale relativa all’intero complesso (art.4).
Il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata esclusivamente per lo scarico delle acque reflue provenienti dalle attività individuate all’art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 si intende tacitamente rinnovata ogni quindici anni, aggiunge l’art. 5.

Infine, l’art. 6 del Regolamento indica le possibilità di raccordo tra autorizzazione unica ambientale e procedimenti unici: a riguardo il comma 2 stabilisce che nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, sarann allestiti i servizi per la presentazione informatizzata dei progetti ambientali che garantiscono, anche attraverso servizi di interoperabilità, l’acquisizione dei contenuti previsti dal modello unico regionale e l’alimentazione dell’archivio regionale in relazione alle informazioni che riguardano l’autorizzazione unica ambientale.

Riferimenti normativi:
REGIONE PIEMONTE – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2016, n. 7
Regolamento regionale recante «Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale» (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3).
(GU 3a Serie Speciale – Regioni n.50 del 10-12-2016)

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Redazione InSic

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