La Tariffa di Igiene Ambientale è assoggettabile a IVA?

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Con l’art. 49 del D.Lgs n. 22/1997 (l cosiddetto “decreto Ronchi”) è stata soppressa, a decorrere dal lontano 1° gennaio 1999, la cd. Tarsu; da allora, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sarebbero dovuti essere coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa: la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); essa è assoggettabile a IVA?
Risponde l’Esperto della Banca Dati Sicuromnia, Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) su Banca Dati Sicuromnia

Sul punto ci sono stati molti contrasti giurisprudenziali fra giudici che, in estrema sintesi, possono riassumersi come segue.
Ci sono stati alcuni giudici che hanno affermato che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria (mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo);
Altri giudici, invece, facendo leva sulla previsione contenuta nella parte terza della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, hanno ritenuto che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali debbano essere assoggettate al pagamento dell’IVA al 10%.

Per dirimere tale contrasto, sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno accolto il primo orientamento, fondando la propria tesi:
-sia sugli elementi autoritativi che caratterizzano la TIA (assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente; totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico; assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA),
-sia sulla normativa europea (l’art. 13 della direttiva 2006/112 CE stabilisce che “gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.

In definitiva, la TIA non costituisce un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu, di cui conserva la qualifica di tributo: per questi motivi, sull’importo della TIA non va applicata l’IVA.

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Redazione InSic

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