Esportazione di rifiuti per il recupero: modifica alla disciplina europea

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Con Regolamento (UE) 2021/1840 del 20 ottobre la Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, (elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006) verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Spedizioni di rifiuti: cosa cambia dal 1°gennaio 2021

Spiega la Commissione che il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione ha modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell’OCSE.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso i paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell’ambito della nuova voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell’allegato IX della convenzione di Basilea, e se il paese di destinazione consente l’importazione di tali rifiuti nel proprio territorio.

La Commissione ha quindi scritto a tutti i Paesi in merito alle loro procedure di controllo: per i paesi che non hanno risposto alla richiesta di informazioni, la Commissione ha soppresso le voci B3010 e GH013 che non esistono più.

Spedizioni di rifiuti e procedure di controllo estere

  • Alcuni paesi hanno comunicato la loro intenzione di seguire procedure di controllo che differiscono da quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. In tali casi, elencati nella colonna d) dell’allegato al regolamento 2021/1840, si presume che gli esportatori siano a conoscenza degli obblighi giuridici precisi imposti dal paese di destinazione.
  • Se nell’allegato si specifica che un paese non vieta determinate spedizioni di rifiuti, né applica ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006, a tali spedizioni dovrebbe applicarsi l’articolo 18 del regolamento 1013.
  • Se un paese figura nell’elenco di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 e la Commissione è informata del fatto che vi sono state modifiche alla pertinente legislazione nazionale, ma il paese non ha rilasciato una conferma scritta in risposta alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel 2019 e 2020, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006.
  • Se un paese non figura nell’elenco o un determinato rifiuto o miscela di rifiuti non è indicato per un determinato paese nell’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, ciò indica che il paese non ha rilasciato una conferma scritta oppure non ha rilasciato per tale rifiuto o miscela di rifiuti la conferma scritta che possono essere esportati dall’Unione verso tale paese a fini di recupero. Pertanto, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Nei casi in cui, nella colonna a) dell’allegato del presente regolamento, i paesi abbiano indicato di vietare le importazioni di tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure di controllo nazionali relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, il divieto generale di importazione dovrebbe intendersi come vigente anche per i rifiuti di plastica di cui alla voce B3011.
  • Nei casi in cui i paesi abbiano indicato che tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 sarebbero esenti da una procedura di controllo o da altre procedure di controllo a norma del diritto nazionale, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure nazionali di controllo relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, dovrebbe intendersi come applicabile in relazione alla voce B3011 la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui alla colonna b) dell’allegato al Regolamento (UE) 2021/1840.

Spedizioni dei rifiuti: la normativa europea

L’Unione europea (UE) è dotata di un sistema per sorvegliare e controllare le spedizioni di rifiuti all’interno dei suoi confini e con i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e i paesi terzi che hanno firmato la convenzione di Basilea.

Procedure di controllo per le spedizioni dei rifiuti

Sono previste due procedure di controllo per le spedizioni di rifiuti, vale a dire:

1.gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, che sono normalmente applicabili alle spedizioni di recupero di rifiuti elencati nell’allegato III (rifiuti dell’«elenco verde» non pericolosi, come la carta o le materie plastiche) o IIIA, e
2.la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per altri tipi di spedizioni di rifiuti, tra cui:
•le spedizioni di rifiuti elencate nell’allegato IV (rifiuti dell’«elenco ambra» contenenti componenti sia pericolosi che non pericolosi) o nella parte 2 dell’allegato V (Elenco europeo dei rifiuti, ad esempio rifiuti provenienti da estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali), e
•le spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti elencati nell’allegato III («elenco verde»).

Per maggiori informazioni sull’argomento suggeriamo la pagina dedicata alle Spedizioni in Sicurezza dei rifiuti dell’Unione Europea!

Spedizioni di rifiuti: il Regolamento n. 1013/2006

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Incorpora anche nel diritto comunitario le disposizioni della convenzione di Basilea, nonché la revisione della decisione dell’OCSE del 2001 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (ovvero quando un rifiuto viene trattato per recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante).

A quali rifiuti si applica il Regolamento n.1013/2006?

Il regolamento regola le SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI e indica all’art. 3 le spedizioni di rifiuti che sono soggette alla procedura di notifica (art.4) e autorizzazione preventive scritte.

Il Regolamento (art.1) si applica alle spedizioni di rifiuti:

a)fra Stati membri, all’interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b)importati nella Comunità da paesi terzi;
c)esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d)in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

Esportazione di rifiuti: quali rifiuti sono esclusi?

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento:

a)lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
b)i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c)le spedizioni di residui radioattivi di cui all’articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa (15);
d)le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
e)le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
f)le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
g)le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.

Obblighi procedurali per le spedizioni dei rifiuti (art.18 del Reg. 1013/2006)

In base all’art.18 del Regolamento i rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:

a)per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII;
b)il documento contenuto nell’allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall’impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

Quali rifiuti sono sottoposte alla notifica e autorizzazione preventiva scritta?

In base all’art.3 del regolamento sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

a)se destinati ad operazioni di smaltimento:tutti i rifiuti;
b)se destinati ad operazioni di recupero:i)i rifiuti elencati nell’allegato IV, che comprende fra l’altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;ii)i rifiuti elencati nell’allegato IV A;iii)i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;iv)le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell’allegato III A.

Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a)i rifiuti elencati nell’allegato III o III B,
b)le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A, a norma dell’articolo 58.

Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell’allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell’allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell’articolo 58

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