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Agevolazioni per certificazioni EMAS: 500 mila euro per le imprese che trattano i RAEE

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Con DECRETO 15 giugno 2022 (GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022) il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ha introdotto misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecogestione e audit (EMAS), dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Il Ministero ha anche annunciato un successivo decreto che definirà termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione EMAS e lo schema di riferimento per la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni e l’ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività istruttoria.

A quanto ammontano i contributi? A chi spettano e in che misura?

Quanti sono i contributi ministeriali per le agevolazioni alle certificazioni EMAS nel 2022?

Il Ministero ricorda che i contributi economici rientrano nel limite massimo di euro 500.000,00 annui (art.2).

Come verranno distribuiti i contributi EMAS?

Il contributo concesso sarà pari all’importo sostenuto per l’ottenimento della certificazione Emas e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria (art.5).

Quali imprese sono beneficiarie delle agevolazioni per la certificazione EMAS?

I contributi sono rivolti alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE autorizzate ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le imprese che hanno già ottenuto la certificazione Emas o hanno concluso il procedimento per l’ottenimento della registrazione Emas al momento di presentazione dell’istanza sono escluse dalle agevolazioni.

Quali requisiti devono avere le imprese per essere beneficiarie delle agevolazioni per la certificazione EMAS?

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti (art.4):

  • a regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
  • iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata
  • non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto 231/2001 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non devono sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
  • non trovarsi in stato di liquidazione o soggette a una procedura concorsuale con finalità liquidatoria.

Inoltre, le imprese hanno l’obbligo di mettersi a disposizione delle richieste del Ministero in fase di verifica della domanda (art.9) e di successivo controllo a campione (art.10)

Chi si occupa dell’istruttoria per le agevolazioni EMAS?

L’attività istruttoria è svolta dal Ministero della transizione ecologica, che si avvale di INVITALIA (art.6): è il dicastero a svolgere le attività di controllo e verifica sulla domanda e sulla documentazione presentata (art.7) ed è lo stesso che eroga la somma (art.8) dietro verifica del DURC e successivamente all’erogazione svolge un’attività di verifica a campione sui beneficiari agevolati, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione.

Quando l’agevolazione EMAS può essere revocata?

In base all’art. 11 l’agevolazione EMAS può essere ritirata (totalmente o parzialmente) per

  • mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità;
  • irregolarità della documentazione prodotta;
  • false o non conformi dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
  • inadempimento degli obblighi di collaborazione con l’Autorità competente di cui all’art.9;
  • impedimento delle attività di controllo successive all’erogazione (art.10).

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Antonio Mazzuca

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