Gli obblighi di valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro: cosa dice il Testo Unico di Sicurezza

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Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, nessuno escluso, e quindi, tra essi, anche il terremoto. Lo scopo di questa valutazione sarà l’individuazione delle misure più idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori durante l’evento sismico e, successivamente, durante l’evacuazione.

Le misure generali di tutela

Il concetto, espresso nell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 è riportato anche nell’articolo 15 del medesimo decreto, rubricato “Misure generali di tutela”, a mente del quale:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
[…]

Nelle parti in grassetto della lettera b) si possono facilmente intuire i 3 concetti su cui poi torneremo ai fini della definizione del rischio sismico:
1) fattori dell’ambiente – pericolosità;
2) condizioni tecniche dell’edificio – vulnerabilità;
3) fattori dell’organizzazione – esposizione.

Sempre l’articolo 15 prosegue affermando che:
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
[…]
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
;
[…]
Poiché ovviamente non è possibile eliminare il fattore di rischio “terremoto”, sarà necessario migliorare la risposta dell’edificio alle sollecitazioni previste e per le condizioni di uso previste.

Sempre l’articolo 15 continua:
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
[…]
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
[…]

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.


L’obbligo di effettuare regolare manutenzione si riflette sulla necessità di garantire il mantenimento in efficienza della struttura, il ripristino di degradi (anche a livello locale) e la riparazione di danni o difetti riscontrati durante la vita dell’edificio.

Gli obblighi del datore di lavoro

La lettura del successivo articolo 64 “Obblighi del datore di lavoro” chiarisce ulteriormente il punto, con riferimento all’aspetto dei luoghi di lavoro:
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
[…]
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.


La lettera b) richiede l’efficienza delle vie di fuga e dei percorsi di evacuazione. Questo vale anche in caso di terremoto, evitando quindi che scaffalature e materiale accatastato rovinino a terra durante il sisma rendendo il percorso inutilizzabile.La lettera c) ricorda quanto già citato sull’obbligo di manutenzione della struttura e correzione dei difetti rilevati, mentre la lettera e) pone l’accento anche su elementi non strutturali ma rilevanti in caso di danneggiamento dopo un terremoto, come per esempio serbatoi, impianti ed elementi secondari.

L’evento sismico nelle Procedure Standardizzate

Le Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi, pubblicate ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevedono in maniera esplicita tra l’indicazione dei Pericoli presenti/non presenti i seguenti:
• inondazioni;
• allagamenti;
• terremoti.

Il fatto che nelle Procedure standardizzate l’evento sismico sia inserito tra i pericoli afferenti alla famiglia “Altre emergenze” ribadisce l’indirizzo del legislatore di puntare su una corretta ed efficace gestione dell’evento sismico per l’evacuazione in sicurezza dei lavoratori e degli occupanti.

Come abbiamo imparato in questi decenni nel campo della prevenzione incendi, è impossibile pianificare una corretta strategia di protezione e di evacuazione senza aver prima svolto un’attenta analisi e valutazione del rischio incendio. Lo stesso può dirsi nell’ambito del rischio sismico: la valutazione del rischio sismico dovrà prioritariamente focalizzarsi verso una corretta gestione dell’evento emergenziale (come del resto indicato dai riferimenti di legge presenti nella colonna Riferimenti legislativi delle Procedure standardizzate citate).

Per tutti gli approfondimenti relativi a obiettivi, obblighi e opportunità fiscali rimandiamo al libro:
Valutare il rischio sismico
EPC Editore di Lucio Fattori e Alessia Biscuola

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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