Alessandro Dell'Otto, capitano dei Nas

Agroalimentare e rischio d’impresa nella gestione della sicurezza – Intervista ad Alessandro Dell’Otto, Comandante NAS di Bari

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La seconda edizione del SMX 2023 (Safety Meeting Experience dal titolo “Tecniche della prevenzione: dalla teoria alla pratica” tenutosi lo scorso 11 e 12 settembre presso Palazzo San Giorgio a Trani (BAT), è stata l’occasione per riflettere e discutere sulle tematiche che quotidianamente vedono impegnati i Tecnici della Prevenzione che operano sull’intero territorio nazionale, sia nel privato, come consulenti aziendali che nel pubblico, in sinergia con altri Organi di controllo.

L’evento ha visto in apertura i saluti del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, On. Marcello Gemmato (videomessaggio al link) e della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Dott. Achille Iachino che con i loro interventi hanno manifestato particolare attenzione e vicinanza alla professione dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro ed all’operato svolto sia nel pubblico che nel privato.

In questo articolo approfondiremo la relazione esposta da Alessandro Dell’Otto, Comandante NAS di Bari nella giornata di apertura, mediante una intervista (IW) circa i potenziali rischi d’impresa connessi alla errata gestione degli esercenti e/o produttori del settore agroalimentare (OSA), compresi i nuovi orientamenti dell’azione giudiziaria scaturiti dalla “riforma Cartabia”.

Agroalimentare: quali sono i rischi del settore?

Per introdurre il tema è doveroso un accenno sulla natura dei rischi a cui le imprese agroalimentari (operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria) possono incorrere, facendo ricorso a un criterio di classificazione basato sui fattori determinanti:

  • rischio di produzione: possibilità che la quantità o la qualità prodotta siano inferiori a quella attesa per effetto di avversità (atmosferiche) o causate da gestione del rischio errata (agenti patogeni, infestanti e/o parassiti);
  • rischio istituzionale: legato all’insieme di norme e regolamenti che determinano la possibilità di operare l’attività imprenditoriale;
  • rischio personale: legato alla capacità personale dell’imprenditore e/o degli OSA di continuare a svolgere efficacemente le proprie attività;

a cui vanno aggiunti il rischio di mercato ed il rischio finanziario, comuni ad ogni impresa profit.

Come si affrontano questi rischi? Come prima riflessione emerge che, per fronteggiare i rischi, l’impresa del settore agroalimentare abbia davanti a se ben poche alternative: ricorrere a misure atte ad internalizzare il rischio sostenendolo direttamente, oppure trasferirlo ad altri consulenti esterni, sostenendo in questa eventualità un costo immediato. 

Ne parliamo con Alessandro Dell’Otto, Comandante NAS di Bari.

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Sicurezza alimentare e rischi: il ruolo dei NAS – intervista a Alessandro Dell’Otto

Capitano Dell’Otto, la sicurezza alimentare è un diritto costituzionale ma se gestita male  dall’esercente/imprenditore può produrre seri rischi commerciali e di salute pubblica. In questo sistema di garanzie quale ruolo gioca il NAS?

La sicurezza alimentare è, secondo il Codex Alimentarius FAO-OMS,la «la garanzia che un alimento non causerà danno dopo che è stato preparato e/o consumato secondo l’uso a cui esso è destinato». Attualmente, il concetto di sicurezza alimentare si sviluppa su due componenti, quella della Food Safety e quella della Food Security.

La Food Security, di recente elaborazione, si realizza quando a tutti è garantito l’accesso a cibo sufficiente, sicuro e “nutrizionalmente” adeguato, tale da coprire i fabbisogni per una vita sana ed in salute. La Food Safety, invece, è la sicurezza intesa come igiene e salubrità degli alimenti, dalla produzione, all’eventuale trasformazione, dalla preparazione, al deposito, al trasporto ed alla distribuzione; alla base, vi è un complesso di norme poste a tutela della salute umana – la cui base è l’art. 32 della Costituzione – che garantisce l’intera filiera alimentare. I NAS Carabinieri sono stati istituiti nel 1962, proprio per la tutela della sicurezza alimentare. La normativa di riferimento, nel corso dei decenni, si è molto sviluppata, e la base è costituita, ancora oggi, dalla Legge 283/1962, in relazione alla quale, proprio nello stesso anno, sono stati istituiti i NAS.

Quali sono i rischi di gestione dei processi produttivi correlati alla sicurezza alimentare?

L’art. 5 della Legge 283/1962, prevede il divieto di vendita, preparazione, detenzione per la vendita, somministrazione, distribuzione per il consumo di Sostanze Alimentari:

  1. private degli elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore;
  2. in cattivo stato di conservazione;
  3. con cariche microbiche superiori ai limiti;
  4. insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a trattamenti diretti a mascherare preesistente stato di alterazione;
  5. [soppressa]
  6. [abrogata]
  7. Con aggiunta di additivi chimici non autorizzati o senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
  8. Che contengono residui prodotti fitosanitari tossici per l’uomo.

L’art. 6, poi,sanziona le condotte previste dall’art. 5, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Sicurezza alimentare: cosa succede dopo la riforma Cartabia

Capitano, la “riforma Cartabia” ha prodotto nuovi orientamenti dell’azione giudiziaria?

Come ben noto agli addetti ai lavori, con l’art. 18 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 27/2021, gli artt. 5 e 6 della L. 283/1962 erano stati abrogati, ma le norme sono state poi ripristinate dal D.L. 42/2021 convertito con modificazioni dalla L. 71/2021.

Il D. Lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), con l’art. 70, inserisce, nella L. 283/1962, gli artt. da 12 ter a 12 nonies ed interviene sull’oblazione (causa di estinzione del reato), prevedendola per le violazioni di cui agli artt. 5 e 6.

Cosa prevede l’articolo?

L’art. 12 ter prevede l’estinzione, per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore, limitatamente alle contravvenzioni:

  • in materia di igiene, produzione, tracciabilità (sic!) e vendita di alimenti e bevande;
  • punite con l’ammenda (sola o congiunta all’arresto);
  • che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie;
  • salvo che concorrano con uno o più delitti.

In pratica, nei casi sopra indicati, l’organo accertatore impartirà un’apposita prescrizione, fissando il termine per il suo adempimento, inoltrando quindi all’Autorità Giudiziaria relativa informativa di reato con l’indicazione delle prescrizioni imposte alla parte, che il P.M. procedente potrà eventualmente integrare. Allo scadere del termine, entro 30 giorni, l’organo che ha impartito le prescrizioni ne verificherà il corretto adempimento e, in caso positivo, ammetterà il trasgressore a pagare, in sede amministrativa, una somma pari al sesto del massimo dell’ammenda stabilita, per l’estinzione del reato, dandone comunicazione all’Autorità Giudiziaria, che richiederà l’archiviazione del procedimento; nel caso in cui, invece, la prescrizione non fosse adempiuta o la somma non fosse pagata, il procedimento – che nel frattempo era stato sospeso – riprenderà il suo corso.

NAS e Tecnici della prevenzione – le sinergie in fase di accertamento

La sinergia con i Tecnici della prevenzione afferenti ai servizi dipartimentali ASL (Igiene degli Alimenti, Igiene delle produzioni zootecniche, ecc.) è immutata o sono state introdotte modifiche nelle fasi di accertamento?

È importante sottolineare come, nella fase di accertamento del reato, nulla è cambiato e che, nei casi previsti, si dovrà comunque procedere al sequestro probatorio o preventivo, a seconda dei casi. Inoltre, come giustamente osservato dal Procuratore della Repubblica di Brindisi, dott. Antonio De Donno, non si ritiene che, tra le prescrizioni, possa essere prevista la distruzione delle sostanze nocive destinate all’alimentazione.

In relazione alle nuove norme, sono sorti dubbi sull’applicabilità. Innanzitutto, è doveroso riflettere sulla corretta individuazione del reato di cui all’art. 5 Legge 283/1962. Infatti, se parliamo di danno o pericolo, perché non ravvisare le violazioni p. e p. dall’art. 444 C.P. (commercio di sostanze alimentari nocive), in caso di dolo, e dall’art. 452 C.P., in caso di colpa?

E cosa dice la Giurisprudenza?

Anche l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, con la relazione n. 68/22 sulla Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022,150 ha segnalato l’incerta individuazione delle contravvenzioni alimentari “ripristinabili”, cui sia applicabile in concreto la nuova procedura estintiva, trattandosi di reati di pericolo astratto, con effetti permanenti, con le conseguenti difformità applicative nella prassi delle diverse Procure.

Comprendiamo che l’applicazione delle norme è sempre sensibile di interpretazione giuridica. Quale messaggio si sente di lasciare agli operatori OSA e consulenti esterni?

A mio parere, per l’applicazione della nuova normativa è fondamentale proprio stabilire quando le condotte ripristinatorie o risarcitorie (importante osservare come il legislatore le abbia previste in alternativa) possano elidere il danno o il pericolo cagionati; in questo caso, si potrebbe ritenere come limite l’avvenuta commercializzazione del prodotto, con il conseguente consumo. Infatti, per fare degli esempi concreti, in casi in cui l’alimento sofisticato, oppure invaso da parassiti, o, magari in stato di alterazione, sia stato venduto ad una platea di consumatori non individuabile oppure sia già stato consumato, risulta chiaro come nessuna condotta potrà più elidere il danno o il pericolo cagionati, motivo per cui si dovrà procedere con l’informativa all’Autorità Giudiziaria, senza impartire alcuna prescrizione.    

Cos’è il Safety Meeting Experience

Safety Meeting Experience

Il Safety Meeting Experience “Tecniche Della Prevenzione: dalla Teoria alla Pratica” è un evento blended svoltosi l’11 e 12 settembre 2023 a Palazzo San Giorgio – Via S. Giorgio, 26, 76125 Trani BT.

Giunto alla seconda edizione, è un Evento Formativo accreditato ECM con n. 392243 e crediti ECM n. 21, organizzato dalla Commissione d’Albo Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, dell’ Ordine TSRM-PSTRP BA – TA – BT in collaborazione con ATS UNPISI per Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP BA – TA – BT.

Per restare aggiornati sull’evento e sulle prossime edizioni, consultare il sito di UNPISI.

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Responsabile Comunicazione per UNPISI – https://unpisi.it/

Maurizio Martinelli

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