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Formazione, corsi unici abilitanti più professioni: interpello n.1/2019

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Online il primo interpello del 2019 in materia di sicurezza sul lavoro: tema ancora la formazione, che ritorna in primo piano a seguito dei precedenti chiarimenti sul tema dell’elearning. L’Interpello n. 1/ 2019 verte però sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e riguarda la possibilità o meno di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.

Il Quesito

Il quesito è del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e riguarda la possibilità o meno di organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011. Attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si otterrebbe così l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.

Secondo la Commissione Interpelli

La Commissione ricorda che la questione viene trattata nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A al punto 9, ove viene disciplinato in modo specifico l’ “Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
In base al punto 9 non risulta valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP. Inoltre, non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, come riporta il punto 9, che ne differenzia le modalità di attuazione.
Si veda in basso il punto 9 per una completa comprensione delle disposizioni dell’Accordo.

Riferimenti normativi:

Accordo n.128/CSR, del 07/07/2016
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR) (16A06077)
G.U. del 19/08/2016, n.193

Allegato A
ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PUNTO 9 AGGIORNAMENTO
[… omissis]
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

INTERPELLO del 31/01/2019 – n. 1 / 2019
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.
(Ispettorato nazionale del Lavoro – sezione Interpelli)


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