Trentino Alto Adige: nuovo Decreto sulle Verifiche periodiche

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Abbiamo riportato della pubblicazione sulla sezione regionale della Gazzetta regionale del 12 settembre del Decreto della Regione Trentino Alto Adige del 5 giugno 2015 n.15 che riporta le modifiche del regolamento su macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche di cui al Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7.
Sulla medesima sezione regionale relativa al trentino Alto Adige, viene anche pubblicato il Decreto della Provincia (Autonoma di Trento e Bolzano) 5 giugno 2015 n. 16 che riporta alcune disposizioni su “Macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche”.


Il Decreto Provinciale 5/6/2015 abroga il precedente decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7,e disciplina la verifica periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroestrattori e scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di ispezione e di manutenzione, e delle altre attrezzature soggette a verifica ai sensi delle norme sulla sicurezza del lavoro, in applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto 10, del D.P.R. del 28 marzo 1975, n. 474.

Manutenzione attrezzature: regole generali
In base alle Regole comuni contenute nell’articolo 2, l’installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature devono avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, nonché secondo le indicazioni del costruttore.
La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è invece attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.
L’Art. 3 regola e disciplina la Dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto, che va effettuata, per conto del datore di lavoro o dell’utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all’atto della materiale consegna dell’attrezzatura o dell’impianto stesso.
All’Art. 4 si regola invece la Procedura di verifica che deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove siano necessarie prove di laboratorio, le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Indicate anche le regole da seguire per chi effettua la verifica (punto 2) e la documentazione da conservare per almeno 10 anni.
L’Art. 5 identifica poi i requisiti professionali dei Soggetti verificatori: i soggetti già riconosciuti dai competenti ministeri come soggetti abilitati non devono possedere ulteriori requisiti.
Requisiti specifici, invece, sono dettati per i verificatori che siano identificati all’art. 5 comma 1 b) c) e d).

Verifiche su Ascensori e altri impianti
All’Art. 7 si tratta nello specifico degli Ascensori e alla loro manutenzione: il proprietario o l’esercente deve sottoporre l’ascensore alla verifica di sicurezza ,mentre al manutentore spetta provvedere periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto ad una serie di verifiche dettagliate nell’art. 7. 1 e 7.2
All’Art. 9 si parla di Impianti elettrici la cui manutenzione, si specifica, va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche. All’Art. 10 si parla invece delle Verifiche periodiche su gru e altri apparecchi di sollevamento a motore, su idroestrattori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro, ponti sospesi muniti di argano, degli impianti a pressione e apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro. Le verifiche devono essere effettuate dal verificatore secondo le indicazioni del costruttore, sulla base della valutazione di rischio e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d’usura dell’apparecchio o dell’impianto, e, comunque, con la periodicità prestabilita.

Riferimenti normativi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 giugno 2015, n. 16 della REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche.
(GU 3a Serie Speciale – Regioni n.35 del 12-9-2015)

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