Modello organizzativo e di gestione “231”: un salvavita economico contro le sanzioni amministrative

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In tema di responsabilità degli enti per reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica, il giudice è tenuto ad accertare:
1) l’esistenza e la conformità alla legge del modello organizzativo e di gestione adottato dall’ente ex art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
2) che lo stesso sia stato, in un’ottica prevenzionale, efficacemente attuato prima della commissione del fatto.
Parte da qui la sentenza della Cassazione pen., Sez. IV, sentenza n. 43656 del 28.10.2019. Il Commento è a cura di S. Casarrubia sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.
Sulla Banca Dati Sicuromnia(*) anche il testo completo della sentenza commentata.

Il fatto
Durante i lavori edili di sopraelevazione di un corpo di fabbrica in un edificio pubblico, un dipendente, conducente di una macchina palificatrice, a causa dell’improvviso crollo della pavimentazione per il peso del mezzo, rimaneva schiacciato tra questa ed il muro perimetrale dell’edificio, decedendo sul colpo. Per il reato di omicidio colposo, oltre alla responsabilità personale del capocantiere preposto alla sicurezza, l’ente aggiudicatario in ATI della gara d’appalto veniva ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), e art. 25-septies, per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato. La società, a mezzo dei propri difensori, propone ricorso in Cassazione, eccependo che i giudici di merito avrebbero del tutto omesso ogni valutazione in punto di modello organizzativo e di gestione adottato dall’ente ricorrente.

Il giudizio della Corte
Il ricorso è stato accolto. La Suprema Corte censura la pronuncia di condanna fondata sull’equazione “responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto = responsabilità amministrativa dell’ente”, di guisa da trascurare la disciplina posta dal D.Lgs. n. 231 del 2001. I giudici di legittimità, pertanto, hanno annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla responsabilità amministrativa dell’ente.


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Redazione InSic

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