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Lavoratori delle piattaforme digitali: accordo UE per migliorare le condizioni di lavoro

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L’11 marzo scorso il Consiglio europeo ha trovato finalmente l’accordo provvisorio sulla proposta di Direttiva che dovrebbe regolare il lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto l’8 febbraio scorso tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo.

La Direttiva, completate le fasi formali dell’adozione, darà agli Stati membri due anni di tempo per la ricezione interna nella legislazione nazionale.

  • In che modo l’UE intende proteggere i lavoratori europei e come questa futura direttiva riguarderà anche la salute e sicurezza di riders, autisti e lavoratori delle piattaforme digitali.

Cosa si intende per lavoro su piattaforma o digitale?

Il lavoro mediante piattaforme digitali è una forma di occupazione in cui organizzazioni o persone utilizzano una piattaforma online per accedere ad altre organizzazioni o persone al fine di risolvere problemi specifici o fornire servizi specifici dietro pagamento.

Chi sono e quanti sono i lavoratori su piattaforma

Nell’UE oltre 28 milioni di persone lavorano mediante una (o più) di tali piattaforme di lavoro digitali. Nel 2025 si prevede che questa cifra raggiungerà i 43 milioni.

Lavoratori su piattaforma: autonomi o dipendenti?

l’UE rileva che la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali dell’UE, compresi i tassisti, i lavoratori domestici e gli addetti alle consegne di cibo, sono formalmente lavoratori autonomi. Tuttavia, alcuni di loro devono rispettare molte delle stesse norme e restrizioni applicate a un lavoratore subordinato.

(Proposta di) Direttiva sui riders e lavoratori digitali: cosa prevede?

La proposta di Direttiva è il primo atto europeo che incide sulla gestione algoritmica del luogo di lavoro e stabilisce norme minime dell’UE volte a migliorare le condizioni di lavoro di milioni di lavoratori delle piattaforme digitali in tutta l’UE, oltre 28 milioni di persone.

La direttiva:

  • renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate;
  • Contribuirà inoltre a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo loro di beneficiare dei diritti in materia di lavoro cui hanno diritto.

Lavoro su piattaforma digitale: quando è dipendente e quando no? La presunzione legale

Il compromesso UE prevede che:

  • gli Stati membri stabiliranno una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione, fatti trattati conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi
  • le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate
  • spetterà alla piattaforma digitale dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell’attuazione delle nuove misure.

Algoritmi sul lavoro digitale: le nuove regole di informazione

Quanto al nodo dell’uso dell’algoritmo nella gestione delle risorse, i lavoratori dovranno essere debitamente informati in merito, in particolare sull’uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

Sono vietati l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

La Direttiva mira a garantire la sorveglianza e le valutazioni umane sulle decisioni automatizzate attraverso la spiegazione ed il riesame delle scelte.

Per comprendere correttamente la normativa UE sulle piattaforme digitali consultare la Pagina dedicata sul sito del Consiglio europeo

Riders e norme nazionali: il commento della ministra Calderone

Giudizio positivo sulla proposta di direttiva arriva dalla ministra Calderone che in una nota sottolinea un vantaggio della Direttiva:

“In particolare, il testo approvato ci lascia la libertà, a livello nazionale, di declinare i princìpi della direttiva nel nostro sistema, mantenendo le tutele per i lavoratori indipendentemente dal loro status, senza penalizzare le imprese. Un buon punto d’equilibrio e una soluzione europea condivisa in risposta alle sfide di un mondo in evoluzione”.

Rider e lavoratori digitali: la normativa italiana

In Italia il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” ha esteso le tutele del lavoro (assicurazione infortuni/malattie e salute/sicurezza sul lavoro) ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa su piattaforma (anche) digitale imponendo ai datori di lavoro di queste imprese il rispetto delle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza e degli adempimenti assicurativi INAIL.

Per farlo, il Decreto modificò il Jobs act nell’art.2 del D.Lgs. n.81/2015 estendendo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (così come regolato nel Decreto) anche “qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Dopo il Capo V del Jobs Act venne poi aggiunto un Capo ulteriore, “Capo V-bis – Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” e tre successivi articoli: art.47 bis, ter e quater.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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