INAIL, una circolare sulla prescrizione del diritto agli indennizzi

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Coerentemente alla recente evoluzione giurisprudenziale, l’Inail ha fornito chiarimenti con circolare 42/2013 (in allegato) riguardo il decorso della prescrizione del diritto alle prestazioni economiche indennitarie, in pendenza del procedimento amministrativo volto alla liquidazione delle citate prestazioni. L’Istituto, in particolare, ha precisato che la sospensione dei termini opera fino al decorso dei 150 giorni previsti per la definizione del procedimento.

Nella Circolare 19 settembre 2013, n. 42, l’INAIL chiarisce anche che resta fermo che il dies a quo della prescrizione, che coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo le disposizioni vigenti.
La domanda amministrativa di liquidazione della prestazione presentata entro 3 anni dal dies a quo, avendo effetto interruttivo della prescrizione, impedisce l’estinzione del diritto ed il termine triennale di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini fissati dalla legge per l’espletamento del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni e 210 per le revisioni).

L’effetto interruttivo della prescrizione è esteso anche ad eventuali altri atti stragiudiziali di esercizio del diritto, come, ad esempio, la presentazione dell’opposizione o di eventuali solleciti rivolti all’Istituto per la definizione della richiesta di liquidazione delle prestazioni.
In tali casi, se l’atto interruttivo interviene entro il termine di sospensione di cui all’art.111 D.P.R. 1124/1965, la prescrizione triennale del diritto ricomincia a decorrere dalla scadenza del termine suddetto; se, invece, l’atto interruttivo è successivo, la predetta prescrizione triennale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell’atto suddetto, senza applicazione di alcun ulteriore periodo di sospensione.

L’INAIL poi chiarisce che eventuali atti istruttori dell’Istituto o eventuali provvedimenti negativi emanati dopo la scadenza dei termini previsti per la definizione del procedimento e, dunque, a seguito della formazione del silenzio-rigetto, non producono alcun effetto interruttivo, mentre eventuali provvedimenti di riconoscimento del diritto, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto, producono l’interruzione del termine prescrizionale che, anche in questo caso, non è suscettibile di sospensione.

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Redazione InSic

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