Ambienti confinati o sospetti di inquinamento normativa e sicurezza

Ambienti confinati: obblighi normativi, requisiti di sicurezza e aggiornamenti 2025

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Gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento rappresentano uno dei contesti più critici per la sicurezza sul lavoro. Dal D.Lgs. 81/08, al D.P.R. 177/2011, fino alla più recente UNI 11958:2024 e all’Accordo Stato-Regioni 2025, la normativa definisce requisiti, procedure e formazione obbligatoria per garantire la tutela dei lavoratori.

Ambienti confinati: definizioni e caratteristiche

In merito alla definizione di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento, diverse fonti autorevoli propongono interpretazioni complementari:

  • INAIL, ad esempio, riporta quanto segue: “Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad. es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di: serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie.
    Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere: cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione inefficiente o assente.
    Non è possibile fornire una lista completa di tutti gli spazi confinati. Alcuni ambienti infatti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica”.
  • NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) definisce lo spazio confinato, come: “Ogni spazio con limitate aperture di entrata e uscita, con sfavorevole ventilazione naturale, con sostanze inquinanti, tossiche o infiammabili che possono accumularsi, o che hanno un’atmosfera carente di ossigeno e non è destinato per l’occupazione continua da parte dei lavoratori”.

D.Lgs. 81/2008: gli articoli 66, 121 e l’Allegato IV

Le norme che regolano l’attività in ambienti confinati, o sospetti di inquinamento, sono contenute nel D.Lgs. 81/08, in particolare agli artt. 66 e 121, e nell’Allegato IV, punto 3. Vediamo nel dettaglio le varie disposizioni.

Le disposizioni previste dall’articolo 66 del D.Lgs. 81/08

L’art. 66 del D.Lgs. 81/2008, introduce delle disposizioni di sicurezza per i lavori che si svolgono in ambienti sospetti di inquinamento.

È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.

L’accesso è consentito solo a seguito di risanamento dell’atmosfera, mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere:

  • legati con cintura di sicurezza,
  • vigilati per tutta la durata del lavoro
  • e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L’apertura di accesso a tali luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Sanzioni previste in caso di violazione art. 66 TUSL

In caso di violazione dell’art. 66 del D.Lgs. 81/08, per il datore di lavoro e per il dirigente, è previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 68, c. 1, lett a).

Le disposizioni previste dall’articolo 121 del D.Lgs. 81/08

Per quanto riguarda l’art. 121, intitolato “Presenza di gas negli scavi”, oltre al riferimento all’attività specifica (eseguita “entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere”), si citano in modo più ampio gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere:

  • provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore,
  • muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.

Possono essere utilizzate le maschere respiratorie, anziché gli autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

Nei casi sopra indicati, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.

Sanzioni previste in caso di violazione art. 121 TUSL

In caso di violazione dell’art. 121 del D.Lgs. 81/08, per il datore di lavoro e per il dirigente, è previsto l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 159, c. 2, lett a).

Le disposizioni dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08

All’Allegato IV, punto 3, del Testo Unico di Sicurezza, sono indicate misure particolari per tutte quelle attività che si svolgono all’interno di vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos, ambienti che, per la loro natura o per l’uso che se ne fa, possono determinare gravi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori chiamati ad entrarvi per prestare la loro opera (come purtroppo accaduto nel recente passato). Al loro interno il testo normativo cita che si potrebbero avere: gas o vapori nocivi, o una temperatura dannosa, oppure polveri infiammabili, o esplosivi.

Naturalmente, il suggerimento dato dalla prassi di sicurezza del lavoro è quello di estendere cautelativamente i concetti sopra esposti a quei luoghi in cui la valutazione dei rischi individua possibili situazioni di rischio per i lavoratori. In proposito il TUSL ricorda che: “Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l’accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
Qualora non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l’impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

D.P.R. 177/2011: requisiti e qualificazione delle imprese

Altra norma di riferimento è il D.P.R. 177/2011, che illustra quali siano i prerequisiti obbligatori per imprese e lavoratori autonomi che vogliano esercitare la loro attività in ambienti sospetti d’inquinamento e/o confinati. Impone, cioè, una specifica professionalità per effettuare lavorazioni in tali contesti.

I principi introdotti dal DPR 177/11 integrano, dunque, e rafforzano quanto previsto nel D.Lgs. 81/08.

Di cosa si occupa il DPR 177/2011 e a quali contesti si applica?

Il DPR 177/2011 introduce una serie di norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”. Attraverso la definizione di requisiti specifici e l’obbligo di predisporre procedure operative standard, il Decreto mira a garantire un livello di competenza e preparazione adeguato ad affrontare le peculiarità di tali contesti lavorativi.

A quali attività si applica il Decreto 177/11?

Il decreto si applica ai lavori di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e negli ambienti di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto.

Accesso agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Il decreto stabilisce altresì le procedure di sicurezza che devono essere adottate prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative. In particolare si prescrive che: “tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

I principi fondamentali del D.P.R. 177/2011

Volendo sintetizzare al massimo i principi introdotti dal decreto, possiamo dire che il DPR 177/11 richiede:

  • che qualsiasi attività lavorativa sia svolta da imprese in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 177/2011;
  • che l’impresa che svolge i lavori disponga che le attività siano eseguite da lavoratori che, nella misura minima del 30%, abbiano esperienza triennale in analoghe attività e che siano tutti informati, formati ed addestrati secondo quanto indicato al punto d, dell’art. 2;
  • che non sia ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
  • che i soggetti interessati (datore di lavoro, committente o impresa) predispongano una procedura di lavoro specificatamente diretta ad eliminare o, ove possibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza con il Servizio sanitario nazionale e con i Vigili del fuoco;
  • che il datore di lavoro committente provveda alla puntuale e dettagliata informazione nei confronti dei lavoratori interessati alle attività in tali luoghi (inclusi i lavoratori autonomi e i datori di lavoro se impiegati nelle medesime attività) della durata minima di un giorno, sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi ivi esistenti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • che il datore di lavoro committente designi un proprio rappresentante con adeguata competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia svolto attività specifica di informazione formazione, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente;
  • che l’impresa esecutrice possegga attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuali idonei, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I requisiti per la qualificazione: l’art. 2 del DPR 177/11

In particolare, l’art. 2 del DPR 177/2011 specifica a chiare lettere che l’attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati. Al fine di ottenere tale qualifica è necessario essere in possesso di una serie di requisiti di seguito elencati:

  • integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
  • integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
  • presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
  • avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/08, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
  • possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/08;
  • avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/08;
  • rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
  • integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le procedure di sicurezza: l’art. 3 del DPR 177/11

L’art. 3 del DPR 177/2011 prescrive che prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività, tutti i lavoratori devono essere informati in maniera dettagliata sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, nonché su tutti i rischi esistenti, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Durante tutte le fasi delle lavorazioni negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento deve essere “adottata ed efficacemente attuata” una procedura di lavoro volta a eliminare o ridurre al minimo i rischi.  Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il manuale della Commissione consultiva permanente

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato, come previsto dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. 177/2011, uno specifico manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Il manuale pratico, che riporta i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è rivolto coloro i quali operano a vario titolo in questo delicato settore e a tutte le piccole e micro imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

La norma UNI 11958:2024, classificazione e valutazione dei rischi

Il 14 novembre 2024 è stata rilasciata la norma tecnica UNI 11958:2024, che fornisce una serie di criteri utili alla classificazione delle diverse tipologie di ambienti, all’identificazione dei pericoli, nonché alla valutazione dei possibili rischi. Come norma tecnica, contiene specifiche destinate ad integrare ed approfondire il quadro legislativo già in essere, chiarendo dubbi, colmando lacune, fornendo criteri di standardizzazione.

La nuova norma è rivolta sia datori di lavoro che impiegano proprio personale, ma anche ai committenti che affidano le attività in questi ambienti critici a soggetti esterni. Un focus specifico è dedicato alla definizione delle procedure operative e di emergenza, e alla scelta delle adeguate attrezzature di lavoro.

La UNI 11958:2024 definisce inoltre i requisiti per i dispositivi di protezione, sia collettiva che individuale, e indica compiti e responsabilità del personale coinvolto nelle lavorazioni.

La definizione integrata di ambiente confinato

La definizione data dalla norma tecnica integra ed amplia il riferimento generico della legislazione precedente stabilendo che per ambiente confinato e/o sospetto d’inquinamento (espressioni considerate equipollenti) si intende lo «spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori».

La definizione riportata include sia gli ambienti individuati dalla legislazione vigente (artt. 66 e 121 e allegato IV, p. 3, del D.Lgs. 81/2008), sia ulteriori luoghi che, sulla base di una specifica analisi risultano assimilabili.

Criteri, requisiti e ruoli

La norma tecnica fornisce supporto in relazione ai criteri per:

  • Classificazione (confinati e/o sospetti)
  • Identificazione pericoli e Valutazione Rischi
  • Elaborazione procedure operative ed emergenza
  • Scelta attrezzature/strumentazione

Specifica, inoltre, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento i requisiti dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nonché compiti e ruoli delle maestranze chiamate a vario titolo negli interventi in spazi confinati. Infine, nell’Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento dedicato:

Accordo Stato-Regioni 2025: nuovi standard formativi per gli ambienti confinati

L’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in materia di formazione, impone a tutte le aziende italiane con personale operante in spazi confinati o a rischio inquinamento di conformarsi a standard formativi più severi e omogenei, essenziali per assicurare la preparazione richiesta e scongiurare infortuni.

Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento dedicato:

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