Locali sotterranei o semi sotterranei come ambienti di lavoro

Uso locali sotterranei e semisotterranei come ambienti di lavoro: cosa dice la Nota n.5945 INL

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n.5945 dell’8 luglio 2025 fornisce indicazioni operative in merito ai controlli sull’utilizzo in deroga dei locali chiusi sotterrane e semisotterranei come ambienti di lavoro (art. 65 del d.lgs. 81/2008). Chiariti i requisiti delle comunicazioni, le esclusioni e le sanzioni previste.

Nuove istruzioni INL per l’espletamento dei controlli

Con la nota prot. n. 5945 dell’8 luglio 2025, la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti chiarimenti operativi per lo svolgimento dei controlli, ai sensi dell’articolo 65 del d.lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 203/2024.

  1. Cosa dice l’articolo 65 del d.lgs.81/08 sui locali chiusi sotterranei e semi-sotterranei?

    L’art. 65 del d.lgs. 81/2008 vieta la destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semisotterranei e specifica, al comma 2, che: “in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV (d.lgs.81/08 – Requisiti dei luoghi di lavoro), in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
    Per procedere all’uso in deroga, il datore di lavoro deve comunicare tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali in questione allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

Cos’è la Comunicazione in deroga?

La “Comunicazione in deroga” riguarda le condizioni per l’utilizzo dei locali sotterranei e semisotterranei come ambienti di lavoro, su cui l’INL aveva già fornito alcune prime indicazioni con la Nota INL prot. n.811 del 29 gennaio 2025.

Cosa si intende per locale sotterraneo o semisotterraneo? Definizioni

L’INL evidenzia che non esiste una definizione univoca a livello nazionale per questa tipologia di locali e che anche il “Regolamento edilizio-tipo” (DPR 380/2001), che pure offriva due specifiche definizioni:

  • Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio,
  • Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova ad una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio,

non è stato uniformemente recepito su tutto il territorio nazionale.

L’Ispettorato chiarisce dunque che per ogni Comunicazione in deroga, si rende necessario fare riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza, vista la mancata uniformità nazionale.

Comunicazione in deroga: cosa deve contenere

La Comunicazione inviata dal datore di lavoro che voglia procedere all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, viene assegnata al Processo Servizi all’Utenza, con lo scopo di verificarne la completezza formale. I principali elementi di cui si andrà a verificare la presenza sono:

  • Relazione descrittiva: dovrà contenere la descrizione della tipologia di attività e lavorazioni che saranno svolte nei locali oggetto della Comunicazione, con la specifica che le lavorazioni non daranno luogo a emissione di agenti nocivi e che saranno rispettati i requisiti previsti dall’allegato IV del d.lgs. 81/2008.
  • Asseverazione tecnica: redatta da un professionista abilitato su conformità e agibilità dei locali, rispetto delle norme igienico-sanitarie, conformità degli impianti, nonché sul rispetto dei requisiti di illuminazione, microclima, aerazione.

Quando non serve la Comunicazione in deroga?

L’INL ha specificato che sono esclusi dall’obbligo di presentazione della Comunicazione in deroga (art. 65 del D.lgs. 81/08) i locali in cui la presenza del lavoratore è solo occasionale:

  • i servizi tecnici (es. bagni, vani caldaia, spogliatoi, spogliatoi, locali tecnici);
  • gli ambienti con un basso fattore di occupazione – meno di 100 ore/anno.

Controlli e verifica delle Comunicazioni

Se la Comunicazione dovesse risultare incompleta o carente, l’Ispettorato farà richiesta, entro 30 giorni, di ricevere ulteriori informazioni, negando nel frattempo l’autorizzazione all’utilizzo dei locali.

Le comunicazioni formalmente corrette o integrate saranno trasmesse al Processo Vigilanza tecnica, che potrà programmare controlli a campione prioritariamente su:

  • le comunicazioni inizialmente carenti;
  • le attività previste dal punto 1.1 della Nota prot. 811/2025 (es. saldatura, verniciatura, stampa, falegnamerie, lavanderie, ecc.).

Possibili violazioni e sanzioni previste

Vista la particolarità dei locali, l’uso improprio degli stessi – vietato dalla legge – può configurare violazioni gravi e comportare responsabilità penali e amministrative.

L’INL nella Nota prot. n.5945 ha fornito indicazioni rispetto a quattro possibili casistiche rilevabili, indicando le conseguenti modalità operative di azione per i soggetti deputati ai controlli.

Dichiarazioni non veritiere

Se la dichiarazione sarà ritenuta non veritiera si procederà alla:

  • Notizia di reato (art. 76, DPR 445/2000 – dichiarazioni mendaci, atti falsi);
  • Contestazione della violazione (art. 65 co. 1, D.lgs. 81/08) con verbale di prescrizione e obbligo di interruzione delle attività lavorative.

Violazioni dei requisiti dell’Allegato IV, D.lgs. 81/08

Ove accertato il mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all’Allegato IV (D.lgs. 81/08), ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7, e salvo quanto previsto in caso di dichiarazione non veritiera, si procederà alla:

  • Contestazione della violazione (art. 65 co. 2, D.lgs. 81/08) con verbale di prescrizione.

Asseverazioni non veritiere

In caso di evidenza di una o più asseverazioni non veritiere, oltre a quanto previsto in caso di dichiarazione non veritiera, si procederà anche alla:

  • Comunicazione all’Albo professionale del tecnico abilitato per violazione del codice deontologico;
  • Notizia di reato nei confronti del tecnico asseveratore (art. 482 c.p.).

Utilizzo anticipato dei locali

In caso di utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei prima dei 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione o dalla richiesta di ulteriori informazioni, si procederà alla:

  • Contestazione della violazione (art. 65 co. 1, D.lgs. 81/08) con verbale di prescrizione.

La nota INL n.5945 dell’8 luglio 2025

Per maggiori dettagli sui controlli relativi ai lavori in deroga in ambienti sotterranei e semi-sotterranei si rinvia al sito ufficiale dell’INL dove è possibile consultare la versione integrale della Nota n. 5945 e i relativi modelli allegati .

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