Preposto

Interpello 6/2024 e 7/2024, aggiornamento formazione del Preposto: ha cadenza biennale o quinquennale?

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Nell’Interpello n. 6/ 2024 e 7/2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ancora sulla formazione e aggiornamento dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare sull’aggiornamento biennale o quinquennale, rispondendo sia al Consiglio nazionale degli Ingegneri che alla Camera di Commercio di Modena.

La Commissione ribadisce che il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n.81/2008 che prevede l’aggiornamento biennale è subordinato all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale accordo, come sappiamo, è stato rinviato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni durante l’ultimo incontro, a data da destinarsi.

Interpello 6/2024 e 7/2024: preposti e aggiornamento, biennale o quinquennale?

Il Consiglio nazionale Ingegneri (Interpello 6) e Camera di Commercio di Modena (interpello 7/24) chiedono un chiarimento sulla periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, vista l’assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni.

Il CNI e la Camera di Commercio chiede se l’aggiornamento dei preposti è già anticipato a 2 anni (come prevede il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008 o se resta di 5 anni come attualmente prevede l’Accordo Stato-Regioni del 2011.

La Commissione ritiene che, sulla base della normativa del TUS e degli atti interpretativi dell’Ispettorato, le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2022 nel comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel farlo ricostruisce la normativa controversa del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Formazione e obbligo di aggiornamento dei preposti: la normativa del Testo unico di Sicurezza e dell’Accordo per la Formazione 2011

In questa tabella riportiamo i passaggi normativi citati dalla Commissione interpelli e relativi agli obblighi di formazione e aggiornamento dei preposti presenti nelle disposizioni del Testo unico di Sicurezza, nell’Accordo per la Formazione e nell’interpretazione dell’Ispettorato nazionale.

NormativaDisposizione
Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81

Art.37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
Comma 2
“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81

Art.37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
Comma 7
“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”

ed al successivo

comma 7-ter sancisce che “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Accordo per la Formazione del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Punto 9, rubricato “Aggiornamento”, dell’Allegato A
“Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”
Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1

“art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) –obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
«La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021»

e, inoltre

«(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994»

Preposti: il ruolo e le novità – aggiornamento

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Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti, EPC Editore, ristampa novembre 2022, Massera Stefano, Moruzzi Enrico

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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