DECRETO SOSTEGNI BIS convertito: le misure per le imprese che investono in sicurezza

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In Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 25) la LEGGE 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del DECRETO SOSTEGNI BIS – DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, in vigore nella versione modificata dai numerosi emendamenti parlamentari, a partire dal 25 luglio 2021.

Il provvedimento segue idealmente il primo Decreto SostegniDECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (qui il testo definitivo e coordinato) convertito con LEGGE 21 maggio 2021, n. 69.

Vediamo cosa contiene il Decreto convertito, in particolare per gli aspetti relativi alla Sicurezza.

Cosa c’è nel Decreto Sostegni bis?

All’interno del DL Sostegni bis ci sono

  • diversi richiami fiscali a credito di imposta per le misure di sanificazione e acquisto di DPI.
  • si aumenta la dotazione del Fondo TPL anche per la copertura delle spese di disinfezione e sanificazione delle superfici.
  • un richiamo allo sblocco di assunzioni di medici e tecnici della prevenzione per potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale.

Vediamo tutti i punti salienti e suggeriamo, per una maggiore analisi, i dossier realizzati dalla Camera, all’indomani dell’approvazione definitiva del Decreto (artt.1-35) e (artt- 36-).

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – art.32

All’art. 32 viene disposto un credito d’imposta pari al 30 per cento

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast

delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • e l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19

Imposto del credito di imposta per DPI per il 2021 e il 2020

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021..

Per le spese relative al 2020, l’articolo 125 del decreto legge 34 del 2020 ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Devono però essere in possesso del codice identificativo, ed il credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute copre la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Quali interventi sono coperti dal credito di imposta per DPI previsto nel Sostegni bis?

Il comma 2 elenca le tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale.

  •  la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  •  la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente elencati, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Nell’art. 32 si fa poi menzione ai casi nei quali l’agevolazione è utilizzabile in compensazione (comma 3), quando non concorre alla formazione del reddito (comma 4) ed al comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Quando utilizzare il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra  l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare  il  reddito  di impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e  proventi.

DPI: ok alla vendita nelle tabaccherie e nelle rivendite di generi di monopolio – art.32 bis (introdotto in Senato)

L’articolo 32-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputatiautorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita di determinati dispositivi di protezione individuale.

Sono autorizzate alla vendita di 

  • mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia,
  •  guanti chirurgici e non,
  • occhiali protettivi,
  •  visiere e protezioni facciali,
  • camici e grembiuli monouso
  • e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale -Art. 51

L’articolo 51 incrementa di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager(commi 7 e 8) – (leggi il nostro approfondimento sulla figura del Mobility manager).

Queste risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi.

Quali costi di sicurezza possono essere coperti dal Fondo TPL?

Ma il comma 4 precisa che si tratta di fondi che possono essere utilizzati anche, nel limite massimo di 45 milioni di euro, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per

  • l’utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza
  • e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto,
  • per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Chi beneficia della copertura dei costi di sicurezza?

Le risorse saranno destinate a:

  • aziende di traporto pubblico regionale o locale;
  • operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada;
  • titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
  • o titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.

Sorveglianza sanitaria per operatori di tpl

Sempre all’art.51 (comma 2) c’è un riferimento alla sorveglianza sanitaria di:

  • operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada;
  • e titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale.

A costoro si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88 relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.

Il fondo per i piani degli spostamenti casa lavoro e casa scuola ed il mobility manager (co. 7 e 8)

Il comma 7 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2021, finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti anti Covid.

Il fondo è destinato all’erogazione:

a)  di contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 229, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager previsto dallo stesso articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021 (prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 229, co. 4, del D.L. 34/2020 e dal relativo decreto ministeriale 12 maggio 2021 di attuazione), un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale; si specifica che tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

b) di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021 (prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 229, co. 4, del D.L. 34/2020 e dal relativo decreto ministeriale 12 maggio 2021 di attuazione)un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola – casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Sblocco delle assunzioni di medici e tecnici della prevenzione – Art. 50.

Sblocco assunzioni in deroga ai limiti legali

Nel Decreto Sostegni bis, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato,

La spesa complessiva non dovrà essere superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al decreto.

Quante risorse per lo sblocco assunzioni di medici e tecnici per la prevenzione?

Viene autorizzata la spesa complessiva

  • di 3.400.000 euro per l’anno 2021
  • e di 10.000.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

Pertanto, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato

  • di 3.400.000 euro per l’anno 2021
  • e di 10.000.000 euro dall’anno 2022.

Al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al decreto.

Fondo COVID-19 per le scuole: acquisto DPI e sanificazione – Art. 58

L’articolo 58, commi da 3 a 4-quinquies, da 4-septies a 5-bis, nel testo come modificato durante l’esame alla Camera, stanzia nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico nell’anno scolastico 2021/2022.

In particolare, il comma 3, oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l’a.s. 2020/2021 per l’acquisizione di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica, incrementa le stesse di € 70 mln per il 2021.

Il comma 4 istituisce il (nuovo) Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di € 350 mln nel 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali. La specifica destinazione delle risorse è definita dal comma 4-bis, introdotto durante l’esame alla Camera.

Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, specifica le finalità alle quali possono essere destinate le risorse.

In particolare, le risorse possono essere destinate ad:

  1. acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti.
  2.  acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed altri bisogni educativi speciali (BES);
  4. interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale (al riguardo, si veda anche quanto dispone l’art. 58, co. 5-ter), nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
  5. acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
  6. adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

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Antonio Mazzuca

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