Apprendistato

Apprendistato di primo livello: Circolare 12/2022, chiarimenti in materia di formazione e sicurezza sul lavoro

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Con Circolare n.12 del 6 giugno 2022 il Ministero del Lavoro emana un Documento di interpretazione sulle criticità del contratto di apprendistato di primo livello e sugli aspetti che fino ad oggi ne hanno ostacolato la piena attuazione.

  • Il Documento contenuto nella Circolare è frutto del confronto nato in seno al Tavolo interistituzionale dell’Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni (previsto dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
  • Alla fine del Documento sono riportati i fac-simile degli allegati al D.M. 12 ottobre 2015 (il Decreto che definisce gli standard formativi dell’apprendistato ed criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato) integrati alla luce dei chiarimenti interpretativi del Documento contenuto nella Circolare 12/2022.
    In particolare:
    • l’Allegato 1 Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa;
    • Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale;
    • Allegato 2 – Schema di Dossier individuale

All’interno della Circolare ci sono diversi richiami anche formazione e alla sicurezza sul lavoro, vediamo quali.

Apprendistato di primo livello: che cos’è?

Nel Documento si fa riferimento al contratto di apprendistato di primo livello rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”.

Apprendistato e formazione: cos’è il Protocollo formativo dell’apprendista?

Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Il Protocollo formativo è il Documento propedeutico che contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista.

Cos’è il Piano Formativo Individuale?

Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Cos’è il Dossier individuale formativo

Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del percorso formativo.

Durata del periodo formativo in apprendistato

Per la determinazione del periodo formativo in apprendistato, si assume – quale termine conclusivo – anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista.

Da quel termine è possibile:

  • prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015);
  • proroga del contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) – b) del D.M. 12 ottobre 2015);
  • trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015);
  • recesso dal contratto di apprendistato di primo livello (art. 42, co. 4, D. lgs 81/2015).

Valutazione e certificazione delle competenze: cosa fa il tutor?

In merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze, all’apprendista – a prescindere dal raggiungimento della qualificazione o del titolo di studio previsti alla conclusione del percorso formativo, la circolare richiama il ruolo cruciale del tutor, la cui funzione viene messa in atto sia dall’istituzione formativa sia dal datore di lavoro, a garanzia della trasparenza dell’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

Il tutor formativo e il tutor aziendale devono indicare:

  • nel Piano formativo individuale le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.1., lettera a) delle Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari allegate al Decreto 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
  • in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.

A quali condizioni attivare il contratto di apprendistato di primo livello

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo.

Può essere attivato:

  • prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
  • contestualmente, all’avvio del percorso formativo.
  • in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Apprendistato di primo livello: calcolo della formazione in caso di contratto successivo

Nel rispetto degli standard formativi previsti dall’articolo 5, comma 6, del D.M. 12 ottobre 2015, qualora il contratto di apprendistato di primo livello sia attivato successivamente all’avvio del percorso formativo, il calcolo dei periodi di formazione interna ed esterna si realizza nel rispetto della durata ordinamentale, secondo i limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall’allievo.

Contratto di apprendistato: come si compone il montante ore

Il contratto di apprendistato di primo livello deve realizzare due dimensioni:

  • la dimensione formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;
  • la dimensione dell’espletamento delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il monte ore contrattuale deve prevedere – oltre alle ore di formazione esterna e interna – le ore di prestazione lavorativa.

Contratti di apprendistato di primo livello part time

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in modalità part-time, la riduzione dell’orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa.

Ai fini dell’individuazione della durata del periodo di prova, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l’orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna ed interna, salvo specifiche diverse previsioni della contrattazione collettiva.

Studente/lavoratore: la dimensione formativa e lavorativa

In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore.

La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, spiega il Ministero, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista.

Le garanzie per l’apprendista?

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
  • maternità;
  • assegno familiare;
  • assicurazione sociale per l’impiego;

Formazione e obblighi contributivi

Il Ministero distingue:

  • per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
  • per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Assicurazione infortuni per apprendistato di primo livello

Il Ministero conferma che gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere, così come previsto dall’art. 4, comma 1, numero 4) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l’apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l’impresa, mentre è a carico dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente, così come previsto dall’art. 4, comma 1, numero 5) del sopra citato DPR n. 1124/1965.

Contratto di apprendistato di primo livello: cosa fare in caso di malattia, maternità, infortunio

In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l’apprendista giustifica la propria assenza nel seguente modo:

  • in quanto studente, secondo le regole dell’istituzione formativa, qualora per le giornate di assenza avrebbe dovuto svolgere attività di formazione esterna;
  • in quanto lavoratore, secondo le regole previste, ex lege e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione interna e/o ore di lavoro presso l’impresa.

In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.

Apprendistati transregionali

Secondo il Ministero non c’è alcun divieto di assumere apprendista per il datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna. La transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l’operato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa: i richiami alla sicurezza dei lavoratori

All’interno dell’Allegato 1° alla circolare si definisce lo Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa. Diversi sono i richiami alla sicurezza degli studenti-lavoratori.

Obblighi informativi in materia di sicurezza dello studente-lavoratore

Nell’articolo 3 si ribadiscono gli obblighi informativi della istituzione formativa e del datore di lavoro sui giovani (e nel caso minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale) si diversi aspetti quali:

  • aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato;
  • contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
  • regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna

Responsabilità per la formazione e la sicurezza degli studenti lavoratori

L’Art. 5 “Responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro” ribadisce che la disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del piano formativo individuale.

Il Datore di lavoro deve anche fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione formativa compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza (si ribadisce nell’articolo).

L’istituzione formativa e il datore di lavoro devono individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale.

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Antonio Mazzuca

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