Pubblicato in Gazzetta Europea il Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.
Schiume antincendio: le modifiche al Regolamento UE
Per quello che riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio, con il Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, viene modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la voce seguente:
«82. Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).
A decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS, con le dovute deroghe consultabili nell’allegato al Regolamento (UE) 2025/1988.
Consulta il Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione
REGOLAMENTO (UE) 2025/1988 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2025
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.

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