Impianti GPL: modifiche al DPR 340/2003

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Con Decreto 20 aprile 2018 del Ministero dell’Interno viene apportata modifica all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 in materia di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
Il decreto entra in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione (vedi sotto in Riferimenti normativi).

Ragioni del provvedimento
Il provvedimento si è reso necessario aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002.

Le modifiche intervenute
Il DM 20/4/2018 inserisce un nuovo punto, il punto 15.3 al Titolo II del DPR 340/2003. Il punto ammette:
• il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l’alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122;
• il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l’alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell’entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122.

Specifica inoltre, che prima dell’effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale dovrà verificare l’ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo
Inoltre, sempre con riferimento al nuovo punto 15.3, il DM 20/4/2018 aggiunge al titolo IV, punto 18 – Generalità (comma 2) un riferimento proprio al nuovo punto 15.3: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3-bis».
Al comma 3 del punto 18 – Generalità cambia il dettato dell’articolo che ora recita (in neretto le parti aggiunte)
-omissis-
“3. É inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis a condizione che siano osservati i seguenti punti: … (omissis)


Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 20 aprile 2018 Modifiche ed integrazioni all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
(GU n.102 del 4-5-2018)

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Redazione InSic

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