Depositi olio d’oliva: esenzioni dagli obblighi di prevenzione incendi

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All’interno della Legge n.154/2016 del 28 luglio (legge delega al governo per la semplificazione nei settori agricoli e agroalimentari) si è stabilita una esenzione dagli adempimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi.

La disposizione è prevista all’articolo 1, comma 2, della legge laddove si dispone che all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» siano inserite le seguenti: «e di olio di oliva».
Quindi, il Comma 1 dell’art. 1 bis del DL 91/2014 riportava l’esenzione dagli obblighi di prevenzione incendi solo per gli imprenditori che utilizzano depositi di prodotti petroliferi non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore. Ora è esteso anche a quelli che utilizzano depositi di olio di oliva.
Di seguito il vecchio Comma 1 dell’art. 1 bis del convertito DL 91/2014, oggetto di modifica.
“1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151”.

Riferimenti normativi:
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169) (GU Serie Generale n.186 del 10-8-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016


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Redazione InSic

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