Codice di Prevenzione Incendi: aggiornate le regole tecniche verticali della sezione V: il decreto 14 febbraio 2020

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Con Decreto 14 febbraio 2020 il Ministero dell’interno modifica la Sezione V del Codice di Prevenzione Incendi e aggiorna le regole tecniche verticali individuate ai capitoli
• V.4: uffici;
• V.5: attività ricettive turistico alberghiere
• V.6: autorimesse;
V.7: attività scolastiche;
• V.8: attività commerciali.
per allinearle alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell’interno del 18 ottobre 2019, sostituendoli, di fatto, integralmente.
Per le attività 1 relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle rispettive regole tecniche verticali, ovvero alle stesse già conformi, il DM 14/2/2020 non comporta adeguamenti.
Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 6 marzo 2020).

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 14 febbraio 2020
Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
(GU n.57 del 6-3-2020)

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Redazione InSic

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