Il coordinatore per la sicurezza deve andare in cantiere tutti i giorni?

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Nuova sentenza tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda la presenza del coordinatore per la sicurezza in cantiere : deve essere sempre presente?
Il commento della sentenza della sentenza della Cass. pen., Sez. IV n. 45853 del 05.10.2017, è a cura dell’Avvocato S. Casarrubia.

In base alla massima riportata, anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente, l’accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale, poiché il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.

Il Caso
Un lavoratore, inviato sul cantiere con l’incarico di rimuovere una recinzione, avvalendosi di una scala costituita da un solo tronco, con un montante privo di dispositivo antisdrucciolo, era precipitato a terra procurandosi un trauma cranico.
L’imputato, già coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori edili, è stato assolto in sede di merito, con pronuncia definitiva, dall’accusa di avere concorso nell’infortunio ad un lavoratore. Il difensore della parte lesa, ricorre in cassazione limitatamente agli effetti civili del risarcimento del danno.
L’accusa originaria contro l’imputato era quella di avere omesso, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza, di recarsi in cantiere e di effettuare i necessari controlli.

Secondo la Cassazione
La Cassazione rigetta il ricorso della parte civile. Anzitutto, osserva la Corte, la lavorazione nel corso della quale si era verificato l’infortunio non era ricompresa tra quelle previste nel capitolato d’appalto. In ogni caso, era emerso che il coordinatore si fosse recato in cantiere “con cadenza settimanale”. Certamente, il controllo e le verifiche correlate alla posizione di garanzia in esame non possono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto. Tuttavia, anche in ragione dei compiti di “alta vigilanza” del coordinatore, non ne è richiesta la presenza quotidiana in cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo esercitata (cfr. Cass. pen. n. 3288/2016).

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