Edilizia scolastica, Infrastrutture e Ricostruzione post sisma nel DL Mezzogiorno

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Nella seduta del 26 luglio il Senato ha approvato il provvedimento, apportandovi numerose modifiche ed integrazioni e trasmettendolo indi alla Camera, che lo ha approvato senza ulteriori modifiche martedì 1°agosto (A.C.4601). Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale….
Nel testo spiccano le modifiche previste dall’art. 19 del testo al Codice Ambiente sulla classificazione dei rifiuti, e dall’art. 19-bis sulla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Diversi sono però anche i riferimenti alle infrastrutture, all’edilizia scolastica e alla ricostruzione post sisma

Infrastrutture
Con l’articolo 6-ter si dettano disposizioni volte a facilitare il completamento delle infrastrutture intervenendo sulla disciplina dell’armonizzazione contabile degli enti locali contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011, intervenendo sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con riguardo in particolare alle modalità di utilizzo dei ribassi d’asta per il finanziamento delle infrastrutture.

Edilizia scolastica e giudiziaria
L’articolo 11-ter prevede che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell’ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti. In tal senso viene pertanto modificato l’articolo1, comma 165, della legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione.
Con l’articolo 11-quater si autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo dal 2017 al 2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicata nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ricostruzione post-sisma
Con l’articolo 16-sexies si modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l’altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro posticipando a tal fine al 31 dicembre 2017 il termine per l’avvio di interventi di immediata riparazione. Si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni.
Vengono quindi modificate, con un aumento dei limiti di risorse da 500 a 700 milioni di euro, le disposizioni che – al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 – sono volte a consentire l’anticipazione di risorse Si modifica poi la disciplina in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, anche intervenendo in materia di gestione dei rifiuti. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di gestione dei materiali derivanti dal crollo di edifici, viene assegnata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea: Si provvede altresì a prorogare al 28 febbraio 2019 l’autorizzazione per l’assunzione di personale, fino ad un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile.

L’articolo 16-septies interviene sulla disciplina che regola l’assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dai recenti eventi sismici, dettata dall’articolo 43-bis del decreto-legge n.50/2017. Tale norma, volta a favorire l’effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, assegna agli enti locali in questione spazi finanziari in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti. L’articolo 16-bis amplia le possibilità di utilizzo degli spazi finanziari suddetti aggiungendovi anche gli investimenti volti al miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione.

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Redazione InSic

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