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Edifici pubblici: 200 milioni di finanziamento, ecco i criteri per ottenerli

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Con Decreto 11 febbraio 2021 il Ministero della transizione ecologica individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici.
Inoltre, individua le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento.

Vediamo quali edifici sono coperti da questo intervento, chi può richiedere i finanziamenti e quale documentazione presentare.

Quali edifici sono oggetto di intervento?

Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (art. 1 del DM 11 febbraio 2021). Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data di entrata in vigore del decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50.

Come accedere al finanziamento

I finanziamenti a tasso agevolato sono concessi fino ad un importo massimo di euro 200.000.000,00 a valere sulle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Cassa depositi e prestiti S.p.a. gestisce il conto e le risorse sulla base di modalità contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse.

Come si ripartisce il finanziamento?

Le risorse finanziarie sono ripartite in due sezioni distinte:
a) euro 180.000.000,00 per i progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari pubblici;
b) euro 20.000.000,00, destinata ai progetti di investimento presentati dai Fondi di investimento.
Le eventuali risorse residue, in ciascuna delle sezioni possono essere destinate al finanziamento delle istanze non accolte a causa dell’esaurimento delle somme dell’altra sezione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Soggetti beneficiari del finanziamento

Ai sensi dell’art. 4 possono beneficiare dei finanziamenti:
i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento,
i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:
a) immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

i Fondi di investimento immobiliare (art. 4 comma 2), così come disciplinati dall’art. 19.

Quali interventi sono ammessi?

Il Decreto al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
j) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.

E tutti gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi nell’elenco, purché comportino una riduzione dei consumi di energia per l’illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti posti a servizio degli immobili.

Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammessi tra gli interventi finanziabili?

Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell’effettivo fabbisogno dell’edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione e la ventilazione, valutato nell’ambito di un bilancio energetico mensile.
Gli interventi sopra elencati devono essere individuati tra quelli previsti nella diagnosi energetica e nell’attestato di prestazione energetica allegati al modulo di domanda di ammissione all’agevolazione di cui all’art. 9, comma 1 del Decreto.

Interventi di efficientamento e risparmio idrico: quali accedono al finanziamento?

Possono accedere ai finanziamenti i seguenti interventi di efficientamento e risparmio idrico:
a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua – requisiti per sistemi e componenti all’esterno di edifici» o norme equivalenti;
b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell’acqua;
c) apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri;
d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici;
e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri a risparmio idrico;
f) sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di superficie e indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale a 0,4 per le pompe sommerse);
g) sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%;
h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidità del terreno da irrigare.
Possono essere altresì ammessi a finanziamento interventi strutturali per la prevenzione sismica degli edifici e interventi per la bonifica o per la messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto. Tali opere, ove ritenute necessarie dalla progettazione complessiva, devono essere strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico e possono essere finanziate nel limite massimo del 50% del finanziamento richiesto.

Criteri minimi degli interventi

Per accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i progetti presentati devono rispettare i seguenti requisiti minimi (art.6):
a) devono conseguire un miglioramento del parametro dell’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento di almeno due classi, in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica. Nel caso di interventi realizzati su impianti sportivi all’aperto gli stessi devono conseguire una riduzione dei consumi energetici complessivi pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ante intervento;
b) devono rispettare i requisiti tecnici minimi di cui all’allegato I del conto termico, e i criteri minimi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
c) i progetti di intervento di cui alla lettera c) della tabella dell’art. 7, comma 1, qualora reso necessario dalle condizioni dell’edificio, devono prevedere gli interventi strutturali necessari per il raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
d) i progetti di intervento, devono prevedere l’adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti;
e) devono altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto.

Quali costi ammettere a finanziamento delle spese?

Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5. Tali spese comprendono:
a) fornitura e posa in opera del materiale, comprensivi di opere murarie e assimilate, nonché la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, presentando a corredo del progetto un apposito piano di recupero del materiale da demolizione;
b) apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento, compresi lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti;
c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente);
d) spese tecniche per progettazione e studi, ivi inclusa la redazione del Piano di recupero dei materiali da demolizione;
e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
f) spese per le prestazioni professionali per la redazione della valutazione di sicurezza strutturale comprensiva di verifica di vulnerabilità sismica;
g) spese per le prestazioni professionali per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, nonché di diagnosi energetiche ante operam dell’edificio oggetto di intervento.

Come presentare le domande?

In base all’art. 9 la richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene mediante presentazione del modulo di domanda, redatto secondo l’allegato A1 (Soggetti pubblici) o l’allegato A2 (Fondi di investimento), in allegato presente decreto.
Il modulo deve essere compilato attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmato digitalmente e, corredato della relativa documentazione, trasmesso con unica pec agli indirizzi di posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it.
Sono inammissibili le domande non compilate e trasmesse nel rispetto delle modalità indicate ed essere corredate dalla documentazione prevista, firmata digitalmente.
L’ammissione al finanziamento agevolato avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Quali documenti allegare a corredo della Domanda?

La domanda di ammissione a finanziamento deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione (art. 9):
a) diagnosi energetica delle strutture;
b) attestato di prestazione energetica dell’edificio ante operam;
c) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
d) cronoprogramma dell’intervento;
e) tabella dei costi ammissibili;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio;
h) certificato di agibilità;
i) certificato antincendio o dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
j) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ove previsto in base alla natura dell’intervento.

Nel caso di domanda per interventi di cui alla lettera c), della tabella dell’art. 7, comma 1, è necessario allegare anche la valutazione di sicurezza strutturale dell’edificio oggetto di intervento, comprensiva di verifica di vulnerabilità sismica, ovvero certificazione attestante la conformità dell’immobile alle prescrizioni delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni emessa a seguito di interventi di miglioramento/adeguamento già eseguiti.

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Antonio Mazzuca

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