Classificazione sismica del territorio: dalle regioni una richiesta di riordino

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La Conferenza delle Regioni del 19 aprile ha approvato un Ordine del giorno con cui si chiede al Governo una disciplina chiara sulla individuazione delle zone a bassa sismicità, eliminando possibili dubbi interpretativi sulla classificazione sismica del territorio emersi anche nella più recente Giurisprudenza.
Richiesto l’impegno del Tavolo Tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del DPR 380 circa l’individuazione delle “zone a bassa sismicità e per l’adozione di un provvedimento d’urgenza che chiarisca su competenze di Stato e Regioni in materia.

Secondo gli Enti Locali alcune sentenze di Cassazione (Corte di Cassazione Penale n. 56040 del 5/07/2017 e n. 2118 del 14/11/2017) hanno classificato aree a bassa sismicità quelle inserite in zona 4 determinando così rilevanti conseguenze sugli edifici pubblici realizzati nelle aree in zona 3 antecedentemente considerate, su indirizzo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, aree a bassa sismicità. “Siffatta interpretazione resa dalla Cassazione penale, potrebbe, infatti, metterne in discussione la sicurezza e quindi l’uso con rilevanti conseguenze”.
In particolare, poi, le Regioni rilevano due orientamenti diversi in materia: secondo la Corte di Cassazione Penale, in virtù del combinato disposto degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le “zone a bassa sismicità” ovvero quelle di minor rischio sismico sono solo quelle rientranti nella zona sismica 4; secondo quanto disposto dall’OPCM n. 3274/2003, le “zone a bassa sismicità” sono, invece, le zone sismiche 3 e 4.

Pertanto, le Regioni hanno dato la propria disponibilità al Governo per due possibili azioni: la prima è l’adozione di un provvedimento provvisorio con forza di legge che elimini l’ambiguità delle attuali regole in materia sismica in relazione ai ruoli e alle funzioni di Stato, Regioni ed Enti Locali per quanto attiene alla definizione dei criteri necessari per la puntuale individuazione delle zone a bassa sismicità e la definizione dei livelli di sicurezza accettabili per le costruzioni esistenti. Un provvedimento che avrà i caratteri di necessità e urgenza e che, nelle more della formazione e approvazione della nuova legge sulla “Disciplina delle Costruzioni”, chiarisca l’esatta interpretazione degli articoli 83 e 94, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, circa l’individuazione delle “zone a bassa sismicità” oggetto di interventi edilizi, anche tenendo conto dei due diversi orientamenti.
La seconda azione da intraprendere è invece impegnare il Tavolo Tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del citato D.P.R. n. 380/2001 per l’introduzione di norme specifiche che eliminino l’ambiguità delle attuali regole in materia sismica in relazione ai ruoli e alle funzioni dello Stato e delle Regioni ed Enti Locali. In particolare per quanto attiene alla definizione dei criteri necessari per la puntuale individuazione delle zone a bassa sismicità e la definizione dei livelli di sicurezza accettabili per le costruzioni esistenti.

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Redazione InSic

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