Cantieri mobili: la posizione di garanzia nei del direttore tecnico e del direttore dei lavori

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Nuova sentenza per la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda l’assunzione della qualifica dirigenziale all’interno di una impresa, che pone, ai sensi dell’art. 18 TUS, precisi e pregnanti obblighi di garanzia in ordine alla sicurezza sul lavoro, senza che peraltro, all’interno dei cantieri mobili, detti obblighi possano ritenersi automaticamente trasferiti al direttori dei lavori.
Il commento della sentenza del TAR Campania, sez. VIII Napoli, n. 3356 del 20/06/2017 è a cura dell’Avvocato S. Casarrubia.

Il Caso
Un operaio perde la vita cadendo da un ponteggio provvisorio. L’addebito principale di colpa, per il datore di lavoro e per il direttore tecnico dell’impresa, è quello di non avere provveduto a proteggere tutti i luoghi di lavoro e di passaggio sopraelevati dal pericolo di caduta dall’alto mediante istallazione di regolari parapetti.
La difesa contesta, anzitutto, che ci fosse un “lavoro in quota”, inteso come lavoro che esponeva il lavoratore a un rischio di caduta da una altezza superiore a due metri, in quanto il calcolo doveva essere effettuato partendo dal piano di appoggio del ponteggio fino a quello di calpestio.

Secondo la Corte di Cassazione
La Corte non condivide, osservando che, ai fini della applicazione della disposizione di cui all’art. 122 TUS, rileva l’altezza alla quale si stanno svolgendo i lavori e non quella del piano di calpestio del lavoratore (cfr. Cass. n. 43987/2013).
Ritenuta pertanto la violazione cautelare, il direttore tecnico si difende contestando l’ascritta posizione di garanzia. Egli, anche se dirigente dell’azienda, per il cantiere in questione non aveva assunto alcun ruolo, affidato, di fatto, al direttore dei lavori.
La Cassazione anche sul punto rigetta il ricorso, pronunciandosi come da massima (cfr. Cass. n.29792/2015).
Il direttore tecnico, infatti, in quanto dirigente, è titolare di una posizione di garanzia originaria, senza necessità di delega. Solo in presenza di un positivo accertamento riguardante il grado di ingerenza del direttore dei lavori nella organizzazione del cantiere mobile (che nel caso di specie non c’era stato), si può rilevare un trasferimento della posizione di garanzia dal dirigente al direttore dei lavori.

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Redazione InSic

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