All'interno del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "MilleProroghe 2021"), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 spicca, fra le tante specificatamente individuate nell'Allegato 1 anche:
- la proroga fino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la disciplina delle aree sanitarie temporanee, realizzate sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19.
Le attività in deroga
Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza
possono essere eseguite in deroga: -alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, e sino al termine dello stato di emergenza,
-agli obblighi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151: il
rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del Testo unico di Sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. Quanto riportato si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.
Conversione DL CURA ITALIA: aree sanitarie temporanee e deroghe antincendio
La proroga era già stata prevista nel DL CURA ITALIA (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (vedi il Testo coordinato) convertito con Legge n.27/2020 del 24 aprile.
Ai sensi dell'art. 4 del DL Cura Italia le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza: tali requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
DL Cura Italia: link al testo normativo
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitar
io nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (Suppl. Ordinario n. 16)
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020