Ogni anno il Ministero della Salute provvede al rinnovo delle patenti di abilitazione alle operazioni di impiego dei gas tossici ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (art. 35 del Regolamento). La Patente può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio (ai sensi dell’art. 36 del Regio Decreto di cui sopra) e decade se non è rinnovata in tempo utile, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, o a quello dell’ultima revisione.
Di seguito riportiamo la normativa di riferimento per le patenti dei gas tossici e i decreti di rinnovo delle abilitazioni, emanati nel tempo.
Nell'articolo
Revisione e rinnovi patenti gas tossici
La revisione delle patenti di abilitazione all’uso di gas tossici ricorre ogni anno. Il Ministero della Salute provvede con relativo decreto al rinnovo delle abilitazioni scadute nel quinquennio precedente.
- Revisioni Patenti Gas tossici 2020 – Con Decreto 17 gennaio 2025 il Ministero della Salute dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, (Decreto pubblicato in GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025).
- Revisioni Patenti Gas tossici 2019 – DECRETO 19 febbraio 2024 – Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019.
- Revisioni Patenti Gas tossici 2018 – Con DECRETO 20 dicembre 2022 il MINISTERO DELLA SALUTE dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
- Revisioni Patenti Gas Tossici 2017 – Con Decreto 19 gennaio 2022 il Ministero della salute dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.
- Revisioni Patenti Gas tossici 2016 – Con Decreto 23 dicembre 2020 del MINISTERO DELLA SALUTE (in GU n.5 del 8-1-2021) si dispone la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016.
Patenti gas tossici: normativa di riferimento
Il decreto di riferimento per le patenti di gas tossici è il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici».
Nel decreto si prevede che «l’utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici siano subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria.
Definizione di gas tossico
L’art. 1, del Regolamento approvato con il Regio Decreto in parola, definisce “gas tossico”:
- “qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.”
Requisiti degli addetti all’impiego di gas tossici
Gli addetti all’impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al capo VII, del regio decreto n. 147/1927.
Il suo rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto che, all’art. 35 regola l’ipotesi di “Revisione” richiedendo ai titolari delle patenti di abilitazione l’obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.
Documentazione di riferimento per la patente di abilitazione all’utilizzo di gas tossici
L’abilitazione all’impiego dei gas tossici viene conseguita mediante il rilascio di apposita patente il cui rilascio viene fatto in base alla presentazione di un certificato di idoneità che si ottiene in seguito al superamento di un esame e previa presentazione di apposita domanda da inoltrare al Comune o alla ASL di competenza.
Gli interessati al patentino devono presentare la richiesta di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell’art. 27, del Regolamento e di data non anteriore a due mesi, ovvero:
- Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.
- Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
- non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici;
- non presenta segni d’intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.
Il prefetto, qualora dall’esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d’idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l’eseguita revisione.
Patenti gas tossici: le novità introdotte dal DL del FARE del 2013
Con D.L. 21 giugno 2013, n. 69 o DL del FARE convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 è stato disposto (con l’art. 42, comma 3) che per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, non si applicano le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4°, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
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