Impianti dimensioni ridotte: procedure per la rideterminazione emissioni

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La Delibera n.20/2015 indica i casi in cui la rideterminazione viene richiesta e i moduli da compilare per la domanda, oltre alle specifiche metodologie di calcolo applicabili



Il Comitato Kyoto presso il Ministero dell’Ambiente ha prodotto la Delibera n.20/2015 che detta le “Procedure per la rideterminazione delle emissioni consentite degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.”
Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, reca “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che perfeziona ed estende il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, e il cui articolo 38 prevede la “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti”. Per questi impianti è stato poi prodotta la deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013, recante la “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”

Proprio con riferimento alla Delibera 16/2013 al comma 5 dell’articolo 5 si stabilisce che gli impianti di dimensioni ridotte elencati nel RENAPE aggiornato al 19 dicembre 2014, ad eccezione di quelli in stato di chiusura o sospensione hanno richiesto la rideterminazione delle emissioni annue consentite per i seguenti casi previsti all’articolo 1 comma 1 della Delibera 20/2015:
a) ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell’impianto superiori al 20%, valutati sulla base:
i) della potenza termica installata dell’impianto, oppure
ii) della capacità di produzione annuale dell’impianto;
b) modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto nonché modifiche significative del sistema di monitoraggio, secondo le previsioni di cui alle lettere c) d), e), f) g), h) e i), del paragrafo 3, articolo 15 del Regolamento (UE) N. 601/2012.

Per la rideterminazione delle emissioni consentite i Gestori interessati dovranno presentare domanda al Comitato entro 30 giorni da quando la modifica è compiuta, o, nel caso di modifica già effettuata, entro 30 giorni dall’emanazione della presente delibera. Le domande vanno presentate, a pena di nullità, secondo le modalità previste dall’articolo 7, comma 3, della deliberazione 16/2013, ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica: ras.comunicazioni-ET@minambiente.it e piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it.
La domanda per i casi di cui alla lettera a) i) del comma 1 dell’articolo 1 della Delibera 20/2015 va presentata secondo il modello di cui in allegato 1 della stessa Delibera, indicando la potenza termica installata all’atto della richiesta di esclusione dal sistema ETS di cui alla delibera 12/2012 e la potenza termica installata risultante dopo le modifiche, come dichiarate nella documentazione ufficiale ETS disponibile al gestore (autorizzazione AGES, comunicazione delle emissioni, piano di monitoraggio presentato al Comitato) e nell’ AIA, o altre autorizzazioni pertinenti.

La domanda per i casi di cui alla lettera a) ii) del comma 1 dell’articolo 1 della Delibera 20/2015 va presentata sempre secondo il modello dell’allegato 1, indicando la capacità produttiva dichiarata all’atto della richiesta di esclusione dal sistema ETS di cui alla delibera 12/2012 e la capacità produttiva risultante dopo le modifiche dichiarate nella documentazione ufficiale ETS disponibile al gestore (autorizzazione AGES, comunicazione delle emissioni 2013, piano di monitoraggio approvato) e nell’ AIA o altre autorizzazioni pertinenti.
Infine, la domanda per i casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della Delibera 20/2015 va presentata secondo il modello di cui all’allegato 1 della Dleibera, indicando la specifica modifica del piano di monitoraggio secondo le previsioni del paragrafo 3, articolo 15 del Regolamento (UE) N. 601/2012.
Il modello di cui in allegato 1 è pubblicato sul sito web dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) e dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it).
All’art. 3 della Delibera 20/2015 vengono infine riportate le metodologie di calcolo per la rideterminazione delle emissioni consentite.

Riferimenti normativi:
Deliberazione n.20/2015, del 22/04/2015 Procedure per la rideterminazione delle emissioni consentite degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

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Redazione InSic

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