Esclusione dalla tari per i rifiuti speciali

TARI: esclusione per magazzini aziendali adibiti a deposito delle materie prime

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La legge italiana prevede che alcune aree aziendali possano essere escluse dal pagamento della parte variabile della TARI, la tassa sui rifiuti, se in esse si producono in modo prevalente rifiuti speciali – quelli, cioè, che devono essere smaltiti direttamente dal produttore. Un recente intervento della Corte di Cassazione ha chiarito quando un magazzino può rientrare tra queste aree, sottolineando l’importanza del legame concreto e diretto tra deposito e attività produttiva.

  1. Fiscalità ambientale: la normativa di riferimento
  2. La pronuncia della Corte di Cassazione
  3. La disciplina della TARI per i rifiuti speciali
    • Cos’è la TARI?
  4. Normativa complementare
  5. Per saperne di più

Fiscalità ambientale: la normativa di riferimento

L'art. 1, comma 649, della L. 147 del 2013 introduce la regola generale secondo cui non si tiene conto nella determinazione delle superfici assoggettate alla TARI di quelle parti ove si formano “in via prevalente e continuativa” rifiuti speciali, sulla base del presupposto che al loro smaltimento deve provvedere il produttore.

Viene altresì previsto che il regolamento comunale debba indicare le aree laddove si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

La legge individua, dunque, un collegamento fra le aree produttive ed i locali adibiti a deposito di materiali che consente l'assimilazione dei secondi alle prime, ai fini dell'esonero dall'imposta, basato su quattro presupposti:

  • il primo è che il collegamento sia funzionale,
  • il secondo è che il collegamento sia esclusivo,
  • il terzo è che in essi debbono prodursi, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali,
  • il quarto riguarda la condizione di avere il produttore provveduto al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente.

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Salvatore Casarrubia

Avvocato, Studio legale Casarrubia, www.cs-legal.it