Fonti rinnovabili: istituita la Union Renewable Development Platform

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Con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2003 del 6 agosto 2021 (GU L 407 del 17.11.2021) istituisce la Piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP») per agevolare i trasferimenti statistici tra Stati membri di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e per facilitare il conseguimento all’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili.

Che cos’è la Piattaforma URDP, come funziona quali dati ci sono e cosa si intende per trasferimenti statistici  tra Stati membri di energia da fonti rinnovabili

Cosa fa la piattaforma Union Renewable Development Platform — «URDP»

L’URDP è una piattaforma che può essere usata su base volontaria.

Le sue funzioni sono le seguenti:

  • fornire una panoramica del conseguimento degli obiettivi e dei contributi da parte degli Stati membri;
  • includere informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile;
  • consentire agli Stati membri di esplicitare la loro volontà di effettuare trasferimenti statistici;
  • descrivere le possibili condizioni per un trasferimento;
  • individuare potenziali partner di trasferimento mediante un meccanismo di abbinamento di domanda e offerta;
  • indicare i punti di contatto incaricati dei trasferimenti statistici negli Stati membri.

Cosa contiene la URDP?

L’URDP contiene un archivio dei documenti di orientamento e una rassegna delle informazioni disponibili sugli accordi di trasferimento statistico conclusi.

Qual è la funzione della Piattaforma URDP?

L’URDP agevola la conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri individuando potenziali opportunità di trasferimento sulla base dei quantitativi di energia aggregati disponibili a tal fine.

I dati sulle energie aggregati nella URDP

I dati sulle quantità di energia aggregate disponibili per i trasferimenti statistici attraverso l’URDP provengono da valutazioni di terzi, dai piani nazionali integrati per l’energia e il clima, dagli omonimi piani aggiornati e dalle relazioni intermedie in materia che gli Stati membri presentano a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

La Commissione inserisce tali dati nella piattaforma. Inoltre, gli Stati membri indicano l’importo dei trasferimenti statistici che sono interessati a effettuare, in qualità di acquirenti o venditori, nonché eventuali condizioni particolari che intendono includere per i trasferimenti.

URDP: quali dati vengono comunicati dagli Stati Membri?

Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere all’URDP dati annuali indicanti le quantità, in termini di vendita o acquisto, per i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, che comprendono:

  • il volume di energia da fonti rinnovabili che intendono acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato; membro mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di volume fissa o flessibile;
  • l’indicazione del prezzo o di un intervallo di prezzi ai quali accetterebbero di acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro una produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di prezzo fissa o flessibile;
  • la tempistica per la conclusione di un trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, uno o più anni, l’anno precedente o quello in corso oppure anni futuri;
  • eventuali altre condizioni supplementari o priorità da associare al trasferimento statistico.

I dati forniti dallo Stato membro non determinano per quest’ultimo alcun obbligo giuridico di concludere un accordo con un altro Stato membro. Essi servono unicamente a fini informativi per agevolare i negoziati tra gli Stati membri. I dati inseriti nell’URDP sono disponibili solo agli altri Stati membri e alla Commissione.

Cosa sono i trasferimenti statistici?

I trasferimenti statistici effettuati a norma dell’articolo 6 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 consentono agli Stati membri che non raggiungono il loro obiettivo in materia di energie rinnovabili stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, o il loro contributo di energia da rinnovabili di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, di acquistare il valore statistico di quote di energie rinnovabili dagli Stati membri che superano il loro obiettivo o contributo.

Come si individuano le opportunità per i trasferimenti statistici?

Le potenziali opportunità possono essere individuate sulla base di una stima delle quantità di energia prevedibilmente disponibili per i trasferimenti statistici per paese fino al 2030, ricorrendo a informazioni pubblicamente accessibili, compresi i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, i loro aggiornamenti e le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e le valutazioni di terzi.

La Direttiva 2018/2001: per approfondire

La Direttiva 2018/2001 stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa un obiettivo vincolante dell’Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030.

Per approfondire, consulta l’articolo sulla Direttiva:

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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